Art. 73 Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore 1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalita', su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»: a) articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2 milioni di euro; b) articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, per un ammontare di 5,16 milioni di euro; c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per un ammontare di 7,75 milioni di euro; d) articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un ammontare di 7,050 milioni di euro; 2. Con uno o piu' atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attivita' finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalita': a) sostegno alle attivita' delle organizzazioni di volontariato; b) sostegno alle attivita' delle associazioni di promozione sociale; c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali. 3. In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti beneficiari delle risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Note all'art. 73: - Si riporta l'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali): «Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). - 8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge.». -Si riporta l'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991: «Art. 12 (Osservatorio nazionale per il volontariato). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, e' istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti: a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attivita' da esse svolte; b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero; c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato; d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate; e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge; f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali; g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi; h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attivita' di volontariato; i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati. 2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.». - Si riporta l'art. 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438 (Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale): «Art. 1 (Contributo alle associazioni di promozione sociale). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , come modificato dall'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , il contributo statale previsto dall'art. 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476 , a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, e' stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. 2. Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987, il contributo di cui al comma 1 e' assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 476 del 1987, tra cui e' ripartito in parti uguali, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, tra cui e' ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo. 3. Il contributo da assegnare ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 476 del 1987, e' ripartito secondo i seguenti criteri: a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti i soggetti ammessi al contributo; b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attivita' svolta; c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attivita' di cui all'art. 3 della citata legge n. 476 del 1987 ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.». - Per il testo dell'art. 96, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si veda nelle note all'art. 102. - Si riporta l'art. 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000: «Art. 13 (Fondo per l'associazionismo). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'art. 12. 2. Per il funzionamento del Fondo e' autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.». - Per i riferimenti della legge n. 241 del 1990, si veda nelle note all'art. 53.