Art. 74 
 
 
            Sostegno alle attivita' delle organizzazioni 
                           di volontariato 
 
  1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma  2,  lettera  a),  sono
finalizzate alla concessione di contributi per  la  realizzazione  di
progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro  e  in
collaborazione  con  gli  enti  locali,   dalle   organizzazioni   di
volontariato per far fronte  ad  emergenze  sociali  e  per  favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.