Art. 55 
 
              Remunerazione delle funzioni fondamentali 
 
  1. La remunerazione dei titolari e del personale  di  livello  piu'
elevato delle funzioni fondamentali e'  fissata  in  misura  adeguata
rispetto al livello di  responsabilita'  e  all'impegno  connessi  al
ruolo. 
  2. Nel rispetto di quanto stabilito  dall'art.  275,  paragrafo  2,
lettera h), degli atti delegati, per i soggetti di  cui  al  comma  1
sono  evitate,  salvo  valide  e  comprovate  ragioni,  remunerazioni
variabili  o  basate  su   strumenti   finanziari.   Tali   eventuali
remunerazioni sono coerenti con i compiti assegnati, indipendenti dai
risultati  conseguiti  dalle  unita'  operative  soggette   al   loro
controllo  e  legate  al   raggiungimento   di   obiettivi   connessi
all'efficacia e alla qualita' dell'azione di controllo, a  condizione
che non siano fonte di conflitti di interesse.