Art. 55 Remunerazione delle funzioni fondamentali 1. La remunerazione dei titolari e del personale di livello piu' elevato delle funzioni fondamentali e' fissata in misura adeguata rispetto al livello di responsabilita' e all'impegno connessi al ruolo. 2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 275, paragrafo 2, lettera h), degli atti delegati, per i soggetti di cui al comma 1 sono evitate, salvo valide e comprovate ragioni, remunerazioni variabili o basate su strumenti finanziari. Tali eventuali remunerazioni sono coerenti con i compiti assegnati, indipendenti dai risultati conseguiti dalle unita' operative soggette al loro controllo e legate al raggiungimento di obiettivi connessi all'efficacia e alla qualita' dell'azione di controllo, a condizione che non siano fonte di conflitti di interesse.