Art. 69 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alla promozione e
al  collocamento,  effettuate   interamente   tramite   tecniche   di
comunicazione a distanza, aventi ad oggetto: 
  a) contratti di  assicurazione  sulla  vita  rivolti  a  contraenti
aventi il domicilio  abituale  o,  se  persone  giuridiche,  la  sede
legale, nel territorio della Repubblica; 
  b) contratti di assicurazione contro i danni per  la  copertura  di
rischi ubicati nel territorio della Repubblica. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  Capo  non  si  applicano  alla
promozione  e  al  collocamento  tramite  internet  di  contratti  di
assicurazione a condizione che: 
  a) il sito internet contenga l'esplicita avvertenza che il relativo
contenuto e' rivolto solo a contraenti con domicilio abituale  o,  se
persone giuridiche, con sede legale in Stati diversi dall'Italia, per
quanto riguarda i contratti  di  assicurazione  sulla  vita,  e  alla
copertura di rischi ubicati  al  di  fuori  dell'Italia,  per  quanto
riguarda i contratti di assicurazione contro i danni; 
  b)  il  sito  internet  disponga  di  procedure  tecniche  tali  da
rifiutare proposte o adesioni provenienti da contraenti con domicilio
abituale o, se persone giuridiche, con sede  legale  in  Italia,  per
quanto riguarda i  contratti  di  assicurazione  sulla  vita,  ovvero
proposte o adesioni relative alla  copertura  di  rischi  ubicati  in
Italia, per quanto riguarda i contratti  di  assicurazione  contro  i
danni.