Art. 70 Attivita' esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi 1. L'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 69, comma 1, e' consentito alle imprese italiane, alle imprese di assicurazione comunitarie abilitate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, agli intermediari iscritti nel Registro e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro che siano stati inseriti nell'Elenco annesso al Registro di cui all'art. 38.