Art. 70 
 
Attivita'  esercitata  in  regime  di  stabilimento   e   di   libera
                       prestazione di servizi 
 
  1. L'esercizio dell'attivita' di  cui  all'art.  69,  comma  1,  e'
consentito alle  imprese  italiane,  alle  imprese  di  assicurazione
comunitarie abilitate ad operare nel territorio della  Repubblica  in
regime di stabilimento o  di  libera  prestazione  di  servizi,  agli
intermediari iscritti nel Registro e agli intermediari con  residenza
o sede legale in un altro  Stato  membro  che  siano  stati  inseriti
nell'Elenco annesso al Registro di cui all'art. 38.