Art. 71 
 
                     Divieto di discriminazione 
 
  1.  Nella  promozione  e   nel   collocamento   di   contratti   di
assicurazione a distanza non e' consentito  l'utilizzo  di  procedure
che impediscano a determinate categorie di contraenti  di  contattare
il  distributore  o,  nel  caso   di   contratti   di   assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei  natanti,  di  concludere  il
contratto a distanza. 
  2. In  particolare  non  e'  consentito,  ai  sensi  del  comma  1,
l'utilizzo di filtri basati sul prefisso telefonico del  chiamante  e
di  meccanismi  o  comportamenti  idonei  a  bloccare  od  ostacolare
l'elaborazione di preventivi  o  la  prosecuzione  della  vendita  su
internet  per  effetto  dell'inserimento  di  particolari  valori   o
informazioni,  quali  il  luogo  di  residenza  o  altri  fattori  di
discriminazione territoriale.