Art. 71 Divieto di discriminazione 1. Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza non e' consentito l'utilizzo di procedure che impediscano a determinate categorie di contraenti di contattare il distributore o, nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di concludere il contratto a distanza. 2. In particolare non e' consentito, ai sensi del comma 1, l'utilizzo di filtri basati sul prefisso telefonico del chiamante e di meccanismi o comportamenti idonei a bloccare od ostacolare l'elaborazione di preventivi o la prosecuzione della vendita su internet per effetto dell'inserimento di particolari valori o informazioni, quali il luogo di residenza o altri fattori di discriminazione territoriale.