Art. 72 
 
               Collocamento di contratti non richiesti 
 
  1. Non e' consentito ai  distributori  di  collocare  contratti  di
assicurazione,  anche  in  forma  collettiva,  mediante  tecniche  di
comunicazione a distanza, senza il preventivo consenso  espresso  del
contraente o  dell'aderente.  L'assenza  di  risposta  o  il  mancato
dissenso non possono essere considerati espressione del consenso  del
contraente. 
  2. In caso di coperture assicurative proposte in abbinamento a beni
o servizi  di  diversa  natura,  non  sono  consentite  modalita'  di
presentazione del prodotto che prevedano l'accettazione automatica di
quanto non richiesto e, in ogni caso, meccanismi di opt-out.