Art. 72 Collocamento di contratti non richiesti 1. Non e' consentito ai distributori di collocare contratti di assicurazione, anche in forma collettiva, mediante tecniche di comunicazione a distanza, senza il preventivo consenso espresso del contraente o dell'aderente. L'assenza di risposta o il mancato dissenso non possono essere considerati espressione del consenso del contraente. 2. In caso di coperture assicurative proposte in abbinamento a beni o servizi di diversa natura, non sono consentite modalita' di presentazione del prodotto che prevedano l'accettazione automatica di quanto non richiesto e, in ogni caso, meccanismi di opt-out.