Art. 73 
 
Informazioni precontrattuali in caso di promozione e  collocamento  a
                              distanza 
 
  1. Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di
una proposta  o,  qualora  non  prevista,  della  conclusione  di  un
contratto di assicurazione a distanza, i distributori  forniscono  al
contraente le informazioni di cui all'art. 121, comma 1, del  Codice,
ivi  incluse  quelle  sul  diritto  di  recesso  ai  sensi  dell'art.
67-duodecies del decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  e
comunicano altresi' allo stesso: 
  a) il  diritto  di  scegliere  di  ricevere  e  di  trasmettere  la
documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto
dall'art. 120-quater del Codice e di poter modificare la modalita' di
comunicazione prescelta; 
  b) la circostanza che richiederanno al contraente la ritrasmissione
della polizza da questo sottoscritta, anche attraverso  un  qualsiasi
mezzo telematico o  informatico,  qualora  i  distributori  intendano
conservarne traccia documentale. La polizza puo' essere formata  come
documento  informatico  nel  rispetto  delle  disposizioni  normative
vigenti in materia. 
  Le informazioni  sono  rese  in  modo  chiaro  e  comprensibile  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 121, comma 3, del Codice. 
  2. I distributori predispongono gli  strumenti  per  consentire  al
contraente di effettuare la scelta di cui al comma 1, lettera  a),  e
adottano procedure per mantenere evidenza della scelta effettuata dal
contraente e della trasmissione o ricezione della documentazione. 
  3. Nei termini di cui al comma 1 e secondo le  modalita'  prescelte
dal contraente: 
  a) i distributori trasmettono la documentazione di cui all'art. 56,
comma 3; 
  b) gli intermediari iscritti nel Registro trasmettono  altresi'  un
documento conforme all'Allegato 3. 
  4. Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, i
distributori assolvono agli obblighi di informativa precontrattuale e
di trasmissione della relativa  documentazione  nei  termini  di  cui
all'art. 121, comma 2, del Codice. 
  5.  I  distributori  conservano,  ai   sensi   dell'art.   67,   la
documentazione atta a  comprovare  l'adempimento  degli  obblighi  di
trasmissione previsti dai commi precedenti.