Art. 73 Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza 1. Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori forniscono al contraente le informazioni di cui all'art. 121, comma 1, del Codice, ivi incluse quelle sul diritto di recesso ai sensi dell'art. 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e comunicano altresi' allo stesso: a) il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'art. 120-quater del Codice e di poter modificare la modalita' di comunicazione prescelta; b) la circostanza che richiederanno al contraente la ritrasmissione della polizza da questo sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico, qualora i distributori intendano conservarne traccia documentale. La polizza puo' essere formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile in conformita' a quanto previsto dall'art. 121, comma 3, del Codice. 2. I distributori predispongono gli strumenti per consentire al contraente di effettuare la scelta di cui al comma 1, lettera a), e adottano procedure per mantenere evidenza della scelta effettuata dal contraente e della trasmissione o ricezione della documentazione. 3. Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalita' prescelte dal contraente: a) i distributori trasmettono la documentazione di cui all'art. 56, comma 3; b) gli intermediari iscritti nel Registro trasmettono altresi' un documento conforme all'Allegato 3. 4. Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, i distributori assolvono agli obblighi di informativa precontrattuale e di trasmissione della relativa documentazione nei termini di cui all'art. 121, comma 2, del Codice. 5. I distributori conservano, ai sensi dell'art. 67, la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dai commi precedenti.