Art. 74 Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza 1. Nello svolgimento dell'attivita' di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67 e, limitatamente agli intermediari iscritti nel Registro, le disposizioni di cui agli articoli 63 e 64. 2. I distributori adottano procedure tali da garantire: a) la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti gli obblighi di cui agli articoli 58 e 59; b) l'acquisizione da parte del contraente su supporto durevole delle informazioni richieste e di quelle fornite; c) la conservazione delle informazioni concernenti l'adempimento degli obblighi di cui alla lettera a). 3. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro, inoltre: a) effettuano preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente l'applicazione delle tecniche di vendita a distanza, dalla quale risultino le modalita' e l'oggetto delle stesse, nonche' l'impegno a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente Capo e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale; b) osservano le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese preponenti o da quelle per le quali operano con riferimento all'utilizzo professionale di siti internet, profili di social network ed eventuali applicazioni, e verificano la conformita' alle medesime indicazioni e istruzioni di quelli utilizzati dai propri addetti iscritti nella sezione E; c) assumono nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilita', anche derivante dall'eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell'incarico tramite tecniche a distanza.