Art. 74 
 
Regole di comportamento  in  caso  di  promozione  e  collocamento  a
                              distanza 
 
  1. Nello svolgimento dell'attivita' di promozione e collocamento  a
distanza di contratti di assicurazione, i distributori  osservano  le
disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
67 e, limitatamente  agli  intermediari  iscritti  nel  Registro,  le
disposizioni di cui agli articoli 63 e 64. 
  2. I distributori adottano procedure tali da garantire: 
  a) la conclusione del contratto solo se sono  stati  adempiuti  gli
obblighi di cui agli articoli 58 e 59; 
  b) l'acquisizione da parte  del  contraente  su  supporto  durevole
delle informazioni richieste e di quelle fornite; 
  c) la conservazione delle  informazioni  concernenti  l'adempimento
degli obblighi di cui alla lettera a). 
  3. Gli intermediari  iscritti  nelle  sezioni  A,  B,  D  e  F  del
Registro, inoltre: 
  a)  effettuano  preventivamente  una  comunicazione  scritta   alle
imprese preponenti o a  quelle  per  le  quali  operano,  concernente
l'applicazione delle tecniche di  vendita  a  distanza,  dalla  quale
risultino le modalita' e l'oggetto delle stesse, nonche' l'impegno  a
garantire l'osservanza delle disposizioni  del  presente  Capo  e  ad
effettuare  analoga  comunicazione  per  ogni   successiva   modifica
procedurale; 
  b) osservano le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese
preponenti  o  da  quelle  per  le  quali  operano  con   riferimento
all'utilizzo  professionale  di  siti  internet,  profili  di  social
network ed eventuali applicazioni, e verificano la  conformita'  alle
medesime indicazioni e istruzioni di  quelli  utilizzati  dai  propri
addetti iscritti nella sezione E; 
  c) assumono nei confronti delle imprese preponenti o di quelle  per
le quali operano ogni responsabilita', anche derivante dall'eventuale
intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell'incarico
tramite tecniche a distanza.