Art. 75 Trasmissione della documentazione 1. I distributori trasmettono al contraente: a) entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia; b) in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente. 2. Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.