Art. 75 
 
                  Trasmissione della documentazione 
 
  1. I distributori trasmettono al contraente: 
  a) entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza,
salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico  nel
rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
  b) in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa
vigente. 
  2.  Nel  caso  di  stipulazione  di  contratti   di   assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di
assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta  o,  ove  il
contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione
su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di
cui all'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio  2008.  La
trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.