Art. 76 
 
                       Utilizzo di call center 
 
  1. Le imprese di assicurazione e gli  intermediari  iscritti  nelle
sezioni A, B, D e F del Registro possono avvalersi di call center per
la promozione e il  collocamento  di  contratti  di  assicurazione  a
distanza a condizione che: 
  a) l'impresa si avvalga di addetti del call center che  siano  suoi
dipendenti oppure di soggetti per i  quali  abbia  assunto  la  piena
responsabilita' del relativo operato. In tale ultimo caso,  l'impresa
individua un proprio dipendente quale incaricato del coordinamento  e
del controllo dell'attivita' svolta dal call center; 
  b) l'intermediario assuma  la  piena  responsabilita'  dell'operato
degli addetti  e  individui,  per  ogni  sede  del  call  center,  un
collaboratore iscritto nella sezione E del Registro,  incaricato  del
coordinamento e del controllo della relativa attivita'. 
  2. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1  assicurano  che
gli addetti del call center: 
  a) siano in possesso di adeguate competenze professionali e di  una
appropriata conoscenza delle  caratteristiche  dei  contratti  e  dei
servizi offerti, secondo quanto disposto dalla Parte IV; 
  b) forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo  o
le   proprie   generalita',   la   denominazione   dell'impresa    di
assicurazione e, in caso di call center dell'intermediario, anche  il
nominativo di quest'ultimo; 
  c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni
contrattuali. 
  3. Le imprese e gli intermediari di cui al  comma  1  garantiscono,
inoltre, che il contraente: 
  a) possa, a richiesta, essere messo in  contatto  con  l'incaricato
del coordinamento e del controllo del call center; 
  b) riceva le informazioni in lingua italiana e  in  modo  corretto,
esauriente e facilmente comprensibile.