Art. 76 Utilizzo di call center 1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro possono avvalersi di call center per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza a condizione che: a) l'impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilita' del relativo operato. In tale ultimo caso, l'impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del coordinamento e del controllo dell'attivita' svolta dal call center; b) l'intermediario assuma la piena responsabilita' dell'operato degli addetti e individui, per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attivita'. 2. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call center: a) siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto disposto dalla Parte IV; b) forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalita', la denominazione dell'impresa di assicurazione e, in caso di call center dell'intermediario, anche il nominativo di quest'ultimo; c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali. 3. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente: a) possa, a richiesta, essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo del call center; b) riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.