Art. 79 Sito internet e profili di social network degli intermediari 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 74, in caso di promozione e collocamento tramite internet, il sito, i profili di social network dell'intermediario e le eventuali applicazioni utilizzati per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, contengono nella home page, ovvero in una apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera chiara e visibile, le seguenti informazioni: a) i dati identificativi dell'intermediario, il numero di iscrizione nel Registro e l'indirizzo del sito internet dove consultare gli estremi della relativa iscrizione; b) la sede legale e le eventuali sedi operative; c) il recapito telefonico, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica e, laddove previsto, l'indirizzo di posta elettronica certificata; d) di essere soggetto alla vigilanza dell'IVASS; e) i recapiti per la presentazione dei reclami e la facolta' per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente. 2. Per gli intermediari iscritti nell'Elenco annesso al Registro di cui all'art. 38, il sito, i profili di social network e le eventuali applicazioni di cui al comma 1 contengono le seguenti informazioni: a) i dati identificativi dell'intermediario, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro di origine e la dichiarazione del possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' in Italia; b) la sede legale e l'eventuale sede secondaria, il recapito telefonico, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica e, in caso di operativita' in regime di stabilimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata; c) l'Autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine; d) i recapiti per le richieste di informazioni e per la presentazione di reclami e la facolta' per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi della normativa vigente. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di sola promozione dell'attivita' di distribuzione.