Art. 79 
 
    Sito internet e profili di social network degli intermediari 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  74,  in  caso  di
promozione e collocamento tramite internet, il  sito,  i  profili  di
social  network  dell'intermediario  e  le   eventuali   applicazioni
utilizzati per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi,
contengono  nella  home  page,  ovvero   in   una   apposita   pagina
direttamente  accessibile  dalla  home  page,  in  maniera  chiara  e
visibile, le seguenti informazioni: 
  a)  i  dati  identificativi  dell'intermediario,   il   numero   di
iscrizione  nel  Registro  e  l'indirizzo  del  sito  internet   dove
consultare gli estremi della relativa iscrizione; 
  b) la sede legale e le eventuali sedi operative; 
  c) il recapito telefonico, il numero  di  telefax,  l'indirizzo  di
posta  elettronica  e,  laddove  previsto,   l'indirizzo   di   posta
elettronica certificata; 
  d) di essere soggetto alla vigilanza dell'IVASS; 
  e) i recapiti per la presentazione dei reclami e la facolta' per il
contraente di avvalersi di altri  eventuali  sistemi  di  risoluzione
stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente. 
  2. Per gli intermediari iscritti nell'Elenco annesso al Registro di
cui all'art. 38, il sito, i profili di social network e le  eventuali
applicazioni di cui al comma 1 contengono le seguenti informazioni: 
  a)  i  dati  identificativi  dell'intermediario,   il   numero   di
iscrizione  nel  Registro  dello  Stato  membro  di  origine   e   la
dichiarazione   del    possesso    dell'abilitazione    all'esercizio
dell'attivita' in Italia; 
  b) la sede  legale  e  l'eventuale  sede  secondaria,  il  recapito
telefonico, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica e,
in caso di operativita' in regime  di  stabilimento,  l'indirizzo  di
posta elettronica certificata; 
  c) l'Autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine; 
  d)  i  recapiti  per  le  richieste  di  informazioni  e   per   la
presentazione di reclami e la facolta' per il contraente di avvalersi
di  altri  eventuali  sistemi  di  risoluzione  stragiudiziale  delle
controversie ai sensi della normativa vigente. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
nei casi di sola promozione dell'attivita' di distribuzione.