Art. 80 
 
                       Servizi di comparazione 
 
  1. Gli intermediari che,  tramite  siti  internet  o  altri  mezzi,
forniscono informazioni su uno o piu' contratti  assicurativi,  anche
confrontati o ordinati, secondo le modalita'  di  cui  all'art.  106,
comma 1, del Codice: 
  a) indicano il dato relativo alla  quota  di  mercato  comparata  e
l'elenco  delle  imprese  di  assicurazione  con   le   quali   hanno
sottoscritto accordi finalizzati  alla  comparazione  delle  polizze;
qualora il servizio di cui al comma 1  sia  fornito  attraverso  siti
internet, tali informazioni sono  rese  nell'home  page  o  in  altra
pagina del sito direttamente accessibile dall'home page; 
  b) garantiscono che il numero delle imprese pubblicizzate  ai  fini
del confronto  corrisponda  a  quello  delle  imprese  effettivamente
comparate; 
  c) in caso di mancata  quotazione  di  una  o  piu'  delle  imprese
comparate,  esplicitano  i  motivi  dell'impedimento   e   comunicano
all'utente le relative quotazioni, anche in un momento successivo; 
  d) forniscono comparazioni basate non soltanto sul prezzo, ma anche
sulle  caratteristiche  principali  delle  polizze,  in  base  a  uno
standard uniforme, tale da agevolare  il  confronto  tra  le  diverse
offerte; 
  e) si dotano di processi di rilevazione delle esigenze assicurative
del contraente e di quotazione delle garanzie tali  da  produrre  una
gamma di  prodotti  tutti  rispondenti  alle  esigenze  dallo  stesso
manifestate; 
  f)  adottano  modalita'  operative  idonee  ad  evitare  forme   di
abbinamento  forzato   delle   coperture   accessorie   a   contratti
assicurativi  della  responsabilita'  civile  auto  e  meccanismi  di
attribuzione automatica di garanzie non richieste e per le quali  non
sia stata manifestata espressamente la volonta' di adesione (opt-out)
; 
  g) garantiscono la trasparenza delle remunerazioni riconosciute  da
ciascuna  delle  imprese  all'intermediario  per   il   servizio   di
comparazione, nonche' dei compensi riconosciuti  dalle  imprese,  per
ciascuna polizza, in caso di conclusione del contratto in conformita'
a quanto previsto dall'art. 120-bis del Codice; 
  h) nel  diffondere  comunicazioni  pubblicitarie  si  conformano  a
quanto disposto dall'art. 54, comma 2; 
  i) garantiscono la riservatezza  delle  informazioni  acquisite  in
ragione dell'attivita' svolta in linea con quanto previsto  dall'art.
54, comma 4.