Art. 81 
 
           Procedure per il collocamento tramite internet 
 
  1. I distributori  che  collocano  contratti  assicurativi  tramite
internet  rendono  disponibili  sul  proprio  sito  le   informazioni
relative a: 
  a) le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto; 
  b) i mezzi tecnici e le modalita' per individuare e correggere  gli
errori di inserimento dei dati prima della conclusione del contratto. 
  2. Immediatamente prima che il  contraente  concluda  la  fase  che
determina il perfezionamento del contratto, il distributore lo avvisa
delle conseguenze che tale operazione comporta.