Art. 81 Procedure per il collocamento tramite internet 1. I distributori che collocano contratti assicurativi tramite internet rendono disponibili sul proprio sito le informazioni relative a: a) le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto; b) i mezzi tecnici e le modalita' per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della conclusione del contratto. 2. Immediatamente prima che il contraente concluda la fase che determina il perfezionamento del contratto, il distributore lo avvisa delle conseguenze che tale operazione comporta.