Art. 82 
 
               Comunicazioni commerciali non richieste 
 
  1. I distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando
comunicazioni  commerciali  mediante  tecniche  di  comunicazione   a
distanza per l'invio di materiale pubblicitario,  per  la  vendita  a
distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni
commerciali,   richiedono   il   previo   consenso   del   contraente
all'utilizzo  della  tecnica   di   comunicazione.   I   distributori
predispongono gli  strumenti  per  l'acquisizione  del  consenso  del
contraente e adottano procedure tali da consentire  l'evidenza  della
prestazione del consenso. 
  2. Il consenso di cui al comma 1 e' prestato in maniera  esplicita,
in relazione alle diverse tipologie di comunicazione, senza oneri per
il contraente ed e' revocabile in ogni momento. 
  3.  Salvo  opposizione  del  contraente,  i  distributori   possono
utilizzare le tecniche di comunicazione a distanza di cui al comma  1
senza acquisire il previo consenso del contraente medesimo  nel  caso
in cui questo abbia gia' fornito i propri recapiti in occasione della
commercializzazione di un contratto di  assicurazione  relativo  allo
stesso ramo assicurativo o ad altri rami,  purche'  il  prodotto  sia
distribuito dalla medesima impresa. I distributori  in  occasione  di
ciascuna  comunicazione  effettuata  ai  sensi  del  presente   comma
informano il  contraente  della  possibilita'  di  opporsi,  in  ogni
momento e senza oneri, alla  ricezione  di  ulteriori  comunicazioni,
indicando le relative modalita'.