Art. 82 Comunicazioni commerciali non richieste 1. I distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza per l'invio di materiale pubblicitario, per la vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, richiedono il previo consenso del contraente all'utilizzo della tecnica di comunicazione. I distributori predispongono gli strumenti per l'acquisizione del consenso del contraente e adottano procedure tali da consentire l'evidenza della prestazione del consenso. 2. Il consenso di cui al comma 1 e' prestato in maniera esplicita, in relazione alle diverse tipologie di comunicazione, senza oneri per il contraente ed e' revocabile in ogni momento. 3. Salvo opposizione del contraente, i distributori possono utilizzare le tecniche di comunicazione a distanza di cui al comma 1 senza acquisire il previo consenso del contraente medesimo nel caso in cui questo abbia gia' fornito i propri recapiti in occasione della commercializzazione di un contratto di assicurazione relativo allo stesso ramo assicurativo o ad altri rami, purche' il prodotto sia distribuito dalla medesima impresa. I distributori in occasione di ciascuna comunicazione effettuata ai sensi del presente comma informano il contraente della possibilita' di opporsi, in ogni momento e senza oneri, alla ricezione di ulteriori comunicazioni, indicando le relative modalita'.