Art. 83 Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 82, i distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza informano in occasione di ciascuna comunicazione il contraente: a) se la comunicazione commerciale e' finalizzata al collocamento di contratti assicurativi; b) della provenienza dei dati personali del contraente e del loro utilizzo; c) che ha diritto di revocare il consenso all'utilizzo della comunicazione commerciale reso ai sensi dell'art. 82, comma 1, e di opporsi alle comunicazioni ai sensi dell'art. 82, comma 3, in ogni momento e senza oneri; d) sulle modalita' per l'esercizio dei diritti di cui alla lettera c). 2. I distributori assicurano che le comunicazioni commerciali di cui al comma 1 effettuate da soggetti terzi per loro conto: a) siano accompagnate dalle informazioni di cui al comma 1; b) indichino il nominativo del distributore che commercializza il contratto di assicurazione; c) in caso di comunicazione effettuata mediante siti internet, prevedano un link ipertestuale al sito internet o al profilo di social network del distributore ovvero l'indicazione del relativo indirizzo.