Art. 83 
 
             Comunicazioni commerciali mediante tecniche 
                     di comunicazione a distanza 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 82, i distributori  che
promuovono   contratti   assicurativi    effettuando    comunicazioni
commerciali mediante tecniche di comunicazione a  distanza  informano
in occasione di ciascuna comunicazione il contraente: 
  a) se la comunicazione commerciale e' finalizzata  al  collocamento
di contratti assicurativi; 
  b) della provenienza dei dati personali del contraente e  del  loro
utilizzo; 
  c) che ha  diritto  di  revocare  il  consenso  all'utilizzo  della
comunicazione commerciale reso ai sensi dell'art. 82, comma 1,  e  di
opporsi alle comunicazioni ai sensi dell'art. 82, comma  3,  in  ogni
momento e senza oneri; 
  d) sulle modalita' per l'esercizio dei diritti di cui alla  lettera
c). 
  2. I distributori assicurano che le  comunicazioni  commerciali  di
cui al comma 1 effettuate da soggetti terzi per loro conto: 
  a) siano accompagnate dalle informazioni di cui al comma 1; 
  b) indichino il nominativo del distributore che  commercializza  il
contratto di assicurazione; 
  c) in caso di  comunicazione  effettuata  mediante  siti  internet,
prevedano un link ipertestuale al  sito  internet  o  al  profilo  di
social network del distributore  ovvero  l'indicazione  del  relativo
indirizzo.