Art. 64-quater. 
 
 
((  (Conversione  del   piano   di   ristrutturazione   soggetto   ad
             omologazione in concordato preventivo). )) 
 
  ((1. Se il piano di ristrutturazione non e' approvato da  tutte  le
classi, secondo quanto risulta dalla relazione  depositata  ai  sensi
dell'articolo 110, il debitore,  in  luogo  della  richiesta  di  cui
all'articolo 64-ter comma 1, puo' modificare  la  domanda  formulando
una proposta di concordato e chiedendo che il tribunale  pronunci  il
decreto previsto dall'articolo 47. Il debitore  puo'  procedere  allo
stesso modo anche  se  un  creditore  ha  contestato  il  difetto  di
convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo  107,
comma 4. 
  2. Il debitore  puo',  in  ogni  momento,  modificare  la  domanda,
formulando la proposta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi
di cui al comma 1. 
  3. I termini per l'approvazione della proposta  sono  ridotti  alla
meta'. 
  4. La memoria contenente la modifica della  domanda  e'  pubblicata
nel registro delle  imprese  e  dal  giorno  della  pubblicazione  si
applicano le disposizioni degli articoli 46, commi 1, 2 e  3,  e  47,
comma 2, lett. c), nonche' il capo III del  titolo  IV  del  presente
codice. 
  5.  Il  debitore  che  ha  presentato  la  domanda  di   concordato
preventivo puo' modificarla chiedendo  l'omologazione  del  piano  di
ristrutturazione sino a  che  non  sono  iniziate  le  operazioni  di
voto.))