Art. 230 
 
  Incremento del numero dei posti relativi a concorsi gia' indetti 
 
  1.  Il  numero  dei  posti  destinati  alla  procedura  concorsuale
straordinaria di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  29  ottobre
2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla  legge  20  dicembre
2019, n. 159, viene  elevato  a  trentaduemila.  A  tal  fine,  fermo
restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato
decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo  dei  vincitori
possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per  cui
e' stata bandita la procedura con decreto del Capo  del  Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione del  Ministero
dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 510,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, 28 aprile 2020,  n.  34,  di  cui  sono
fatti  salvi  tutti  gli  effetti,  anche  successivamente   all'anno
scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di  tutti  i  trentaduemila
vincitori.  2.  Il  numero  dei  posti   destinati   alla   procedura
concorsuale ordinaria di cui all'articolo 17, comma  2,  lettera  d),
del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  e'  incrementato
complessivamente di ottomila posti. A tal  fine,  fermo  restando  il
limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito con  modificazioni  dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159, le immissioni in ruolo dei  vincitori  possono
essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e' stata
bandita la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema
educativo   di   istruzione   e   di   formazione,   del    Ministero
dell'istruzione, 21 aprile 2020, n. 499,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, 28 aprile 2020,  n.  34,  di  cui  sono
fatti  salvi  tutti  gli  effetti,  anche  successivamente   all'anno
scolastico 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i vincitori. 
  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,  pari  a  4
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265. 
  2-ter.  Al  fine  di  contrastare  l'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19, di favorire la piena ripresa  dell'attivita'  didattica  in
presenza e di assicurare la continuita' occupazionale e  retributiva,
con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2013, n.  98,  che  siano  stati  assunti  in  ruolo  a  tempo
parziale, e' stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021,  un
contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020,  a
completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarita'. 
  2-quater.  All'onere  derivante  dal  comma  2-ter   del   presente
articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno  2020,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.