Art. 230 bis 
 
Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici  nelle
  istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga
  degli incarichi dei dirigenti  tecnici  e  di  bonus  ai  dirigenti
  scolastici 
  1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al  fine  di
assicurare la funzionalita' della  strumentazione  informatica  anche
nelle scuole dell'infanzia, nelle  scuole  primarie  e  nelle  scuole
secondarie di primo grado, nonche' per il supporto all'utilizzo delle
piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche
sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31  dicembre  2020
con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000  unita'.  Con
decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, il contingente di cui al primo periodo e' ripartito
tra le  istituzioni  scolastiche,  tenendo  conto  del  numero  degli
studenti di ciascun istituto scolastico.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 9,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,  n.  159,  il  Ministero
dell'istruzione e'  autorizzato  a  prorogare  i  contratti  a  tempo
determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2  con  una  durata
massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le  assunzioni  di
cui al medesimo articolo 2, comma 3, del  decreto-legge  n.  126  del
2019, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  159  del  2019,
avvengono  con  decorrenza  successiva  alla  scadenza  dei  predetti
contratti di lavoro a tempo determinato.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 7,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma
3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 159 del 2019. 
  3. Al fine di evitare la  ripetizione  di  somme  gia'  erogate  in
favore dei dirigenti scolastici negli  anni  scolastici  2017/2018  e
2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e'
istituito un fondo con la dotazione  di  13,1  milioni  di  euro  per
l'anno  2020,  da  destinare  alla  copertura  delle  maggiori  spese
sostenute   per   i   predetti   anni   scolastici   in   conseguenza
dell'ultrattivita' riconosciuta  ai  contratti  collettivi  regionali
relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere
riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti  dalla  predetta
ultrattivita'. Il fondo di cui al  primo  periodo  e'  ripartito  con
decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative  dell'area  dirigenziale  «Istruzione  e
ricerca». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.