Art. 231 bis 
 
     Misure per la ripresa dell'attivita' didattica in presenza 
 
  1. Al  fine  di  consentire  l'avvio  e  lo  svolgimento  dell'anno
scolastico  2020/2021  nel  rispetto  delle  misure  di  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono adottate, anche in deroga  alle  disposizioni  vigenti,
misure volte ad  autorizzare  i  dirigenti  degli  uffici  scolastici
regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a: 
  a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto  delle  misure  di
cui all'alinea ove  non  sia  possibile  procedere  diversamente,  al
numero minimo e massimo di alunni per classe  previsto,  per  ciascun
ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; 
  b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale  docente  e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato  dalla
data di inizio delle lezioni  o  dalla  presa  di  servizio  fino  al
termine delle lezioni, non  disponibili  per  le  assegnazioni  e  le
utilizzazioni  di  durata  temporanea.   In   caso   di   sospensione
dell'attivita'  in  presenza,  i  relativi  contratti  di  lavoro  si
intendono  risolti  per  giusta  causa,  senza   diritto   ad   alcun
indennizzo; 
  c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli
scrutini entro il termine delle lezioni. 
  2. All'attuazione delle misure di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo si  provvede  a  valere  sulle  risorse  del  fondo  di  cui
all'articolo 235, da ripartire tra gli  uffici  scolastici  regionali
con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'adozione delle  predette  misure  e'
subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021,  provvede
al monitoraggio delle spese di  cui  al  comma  2  per  il  personale
docente e  ATA,  comunicando  le  relative  risultanze  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.