Art. 232 
 
                         Edilizia scolastica 
 
  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n.  128,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:   «Eventuali
successive variazioni relative  ai  singoli  interventi  di  edilizia
scolastica, ivi comprese  l'assegnazione  delle  eventuali  economie,
sono  disposte  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  qualora
restino invariati le modalita' di utilizzo dei contributi pluriennali
e i piani di erogazione  gia'  autorizzati  a  favore  delle  singole
regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.». 
  2. In considerazione  dell'attuale  fase  emergenziale  e'  ammessa
l'anticipazione del 20 per cento del  finanziamento  sulle  procedure
dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128,  nell'ambito  della  programmazione  triennale
nazionale 2018-2020  e  nei  limiti  dei  piani  di  erogazione  gia'
autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della  legge  24
dicembre 2003, n. 350. 
  3. All'articolo  1,  comma  717,  terzo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  dopo  la  parola  «vincolate»  e'  aggiunta  la  seguente   «
prioritariamente »; 
    b) dopo la parola «cantierizzazione» sono aggiunte le seguenti «e
al completamento». 
  4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a  cura  degli
enti locali per interventi di edilizia  scolastica  durante  la  fase
emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti
locali sono autorizzati a  procedere  al  pagamento  degli  stati  di
avanzamento dei lavori anche in deroga  ai  limiti  fissati  per  gli
stessi nell'ambito dei contratti di appalto. 
  4-bis. Per l'anno 2020 e' assegnato un contributo straordinario  di
5  milioni  di  euro  alla  citta'  metropolitana   di   Milano   per
l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto  superiore  «
Salvatore Quasimodo »  in  Magenta,  al  fine  di  ridurre  i  rischi
connessi alla diffusione  del  COVID-19.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 
  5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di  edilizia
durante  la  fase  emergenziale  di   sospensione   delle   attivita'
didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a  procedure  per
l'assegnazione delle risorse in  materia  di  edilizia  scolastica  i
concerti e i pareri delle  Amministrazioni  centrali  coinvolte  sono
acquisiti entro il termine di  10  giorni  dalla  relativa  richiesta
formale. Decorso tale termine, il  Ministero  dell'istruzione  indice
nei tre giorni successivi apposita conferenza di  servizi  convocando
tutte le Amministrazioni interessate e  trasmettendo  contestualmente
alle medesime il provvedimento da adottare. 
  6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si  svolge  in  forma
simultanea e in modalita' sincrona, anche in  via  telematica,  e  si
conclude entro sette giorni dalla sua  indizione.  La  determinazione
motivata di conclusione della conferenza sostituisce a  ogni  effetto
tutti gli atti  di  assenso,  comunque  denominati,  da  parte  delle
amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione
alla conferenza di servizi, indetta ai  sensi  del  comma  5,  e'  da
intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata  di
conclusione della conferenza, il  Ministero  dell'istruzione  procede
all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si  applicano  a  tutti  i
procedimenti in corso per i quali il Ministero  dell'istruzione  deve
ancora acquisire concerti  o  pareri  da  parte  di  altre  pubbliche
amministrazioni centrali. 8. Al fine di supportare gli enti locali in
interventi urgenti di edilizia scolastica, nonche' per  l'adattamento
degli ambienti e  delle  aule  didattiche  per  il  contenimento  del
contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo  anno  scolastico
2020-2021, il fondo per le  emergenze  di  cui  al  Fondo  unico  per
l'edilizia scolastica di cui all'articolo  11,  comma  4-sexies,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  e'  incrementato  di  euro  30
milioni per l'anno 2020. 
  9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265.