Art. 233 
 
Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria  e  al  sistema
                    integrato da zero a sei anni 
 
  1. Il fondo di cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 65, e' incrementato, per l'anno 2020, di  15  milioni
di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla  diffusione
del Covid-19. 
  2.   Al   fine   di   assicurare   la   necessaria    tempestivita'
nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui  al  comma
1, solo per  l'anno  2020,  si  provvede  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  previa  intesa  in  Conferenza   unificata,   fermi
restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione  del  Piano  di
azione nazionale pluriennale  di  cui  all'articolo  8  del  predetto
decreto legislativo. Si prescinde dall'intesa qualora la  stessa  non
pervenga entro il termine di 15 giorni. 
  3. Ai  soggetti  che  gestiscono  in  via  continuativa  i  servizi
educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  e'
erogato un contributo complessivo di 165 milioni  di  euro  nell'anno
2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al
mancato versamento delle rette  o  delle  compartecipazioni  comunque
denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione  dei
servizi in presenza a seguito delle misure adottate  per  contrastare
la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro  dell'istruzione
il  predetto  contributo  e'  ripartito  tra  gli  uffici  scolastici
regionali in proporzione alla popolazione residente in eta'  compresa
tra zero e sei anni. Gli uffici scolastici  regionali  provvedono  al
successivo  riparto  in  favore  dei  servizi   educativi   e   delle
istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  in  proporzione  al
numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. 
  4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti  parte  del
sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge  10
marzo 2000, n. 62,  e'  erogato  un  contributo  complessivo  di  120
milioni di euro nell'anno 2020, a titolo  di  sostegno  economico  in
relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o  delle
compartecipazioni  comunque  denominate,  da  parte   dei   fruitori,
determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle
misure adottate per  contrastare  la  diffusione  del  COVID-19.  Con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione  il  predetto  contributo  e'
ripartito tra gli  uffici  scolastici  regionali  in  proporzione  al
numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche  paritarie
di  cui  al  precedente  periodo.  Gli  uffici  scolastici  regionali
provvedono  al  successivo  riparto  in  favore   delle   istituzioni
scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al  numero
di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi
educativi autorizzati. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 300  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.