Art. 230
Incremento del numero dei posti relativi a concorsi gia' indetti
1. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale
straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo
restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato
decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori
possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui
e' stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero
dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono
fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno
scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila
vincitori. 2. Il numero dei posti destinati alla procedura
concorsuale ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e' incrementato
complessivamente di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il
limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, le immissioni in ruolo dei vincitori possono
essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e' stata
bandita la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione, del Ministero
dell'istruzione, 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono
fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno
scolastico 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i vincitori.
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attivita' didattica in
presenza e di assicurare la continuita' occupazionale e retributiva,
con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo
parziale, e' stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un
contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a
completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarita'.
2-quater. All'onere derivante dal comma 2-ter del presente
articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159 (Misure di straordinaria
necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti):
«Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di reclutamento
e abilitazione del personale docente nella scuola
secondaria.
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a bandire, contestualmente al
concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo
17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, entro il 30 aprile 2020, una procedura
straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola
secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata
all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4
del presente articolo. La procedura e' altresi' finalizzata
all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria,
alle condizioni previste dal presente articolo.
2. La procedura straordinaria di cui al comma 1,
bandita a livello nazionale con uno o piu' provvedimenti,
e' organizzata su base regionale ed e' finalizzata alla
definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria
di vincitori, distinta per regione e classe di concorso
nonche' per l'insegnamento di sostegno, per complessivi
ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di
definire un elenco dei soggetti che possono conseguire
l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al
comma 9, lettera g).
3. La procedura di cui al comma 1 e' bandita per le
regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le
quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal
2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai
sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite
annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei
vincitori possono essere disposte anche successivamente
all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della
graduatoria dei ventiquattromila vincitori.
4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per
la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle
graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito
dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018,
per le rispettive quote, e disposta la confluenza
dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad
esaurimento nella quota destinata ai concorsi,
all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del
concorso ordinario di cui al comma 1 e' destinato
rispettivamente il 50 per cento dei posti cosi' residuati,
fino a concorrenza del numero di 24.000 posti per la
procedura straordinaria. L'eventuale posto dispari e'
destinato alla procedura concorsuale ordinaria.
5. La partecipazione alla procedura e' riservata ai
soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:
a) tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico
2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno,
almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su
posto di sostegno in assenza di specializzazione e'
considerato valido ai fini della partecipazione alla
procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo
restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che
raggiungono le tre annualita' di servizio prescritte
unicamente in virtu' del servizio svolto nell'anno
scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura
straordinaria di cui al comma 1. La riserva e' sciolta
negativamente qualora il servizio relativo all'anno
scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al
predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;
b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli
di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso
o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il
titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto
previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto.
Per la partecipazione ai posti di sostegno e' richiesto
l'ulteriore requisito del possesso della relativa
specializzazione.
6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai
contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche
statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi
precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), e'
preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole
secondarie statali ovvero se prestato nelle forme di cui al
comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2009, n. 167, nonche' di cui al comma 4-bis
dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 12. Il predetto servizio e' considerato se
prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe
di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,
n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di
concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo
articolo 2.
7. E' altresi' ammesso a partecipare alla procedura,
unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi
e' in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a),
tramite servizio prestato, anche cumulativamente, presso le
istituzioni statali e paritarie nonche' nell'ambito dei
percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di
istruzione e formazione professionale, purche', nel caso
dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato
svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti
riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6,
secondo periodo, del presente articolo. Restano fermi gli
ulteriori requisiti di cui al comma 5. Possono altresi'
partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al
requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo
delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui al
comma 5, lettere a) e c), con almeno tre anni di servizio.
8. Ciascun soggetto puo' partecipare alla procedura di
cui al comma 1 in un'unica regione sia per il sostegno sia
per una classe di concorso. E' consentita la partecipazione
sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al
concorso ordinario, anche per la medesima classe di
concorso e tipologia di posto.
9. La procedura di cui al comma 1 prevede:
a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi
con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta
multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e
sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare
coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5
e 6;
b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla
base del punteggio riportato nella prova di cui alla
lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma
11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;
c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla
lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai
sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di
formazione iniziale e prova;
d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi
con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta
multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e
sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare i
soggetti di cui al comma 7;
e) la compilazione di un elenco non graduato dei
soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle
lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10,
possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle
condizioni di cui alla lettera g);
f) l'abilitazione all'esercizio della professione
docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori
della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma
in ruolo. I vincitori della procedura possono altresi'
conseguire l'abilitazione prima dell'immissione in ruolo,
alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3);
g) l'abilitazione all'esercizio della professione
docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di
cui alla lettera e) purche':
1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo
indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale
o fino al termine delle attivita' didattiche presso una
istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di
istruzione, ferma restando la regolarita' della relativa
posizione contributiva;
2) conseguano i crediti formativi universitari o
accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano
gia' in possesso;
3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c).
10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono
superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo
di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di
esame previsto per il concorso ordinario, per titoli ed
esami, per la scuola secondaria.
11. La procedura di cui al presente articolo e' bandita
con uno o piu' decreti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il
termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro:
a) i termini e le modalita' di presentazione delle
istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
b) la composizione di un comitato tecnico scientifico
incaricato di predisporre e di validare i quesiti relativi
alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d), in base al
programma di cui al comma 10;
c) i titoli valutabili e il punteggio a essi
attribuibile, utili alla formazione della graduatoria di
cui al comma 9, lettera b);
d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per
regione, classe di concorso e tipologia di posto;
e) la composizione delle commissioni di valutazione,
distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e
delle loro eventuali articolazioni;
f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la
partecipazione alla procedura di cui al comma 1,
determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere
derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme
riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio
dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera
b), non spettano compensi, emolumenti, indennita', gettoni
di presenza o altre utilita' comunque denominate, fermo
restando il rimborso delle eventuali spese.
13. Con decreto del Ministro dell'istruzione avente
natura non regolamentare, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti:
a) le modalita' di acquisizione per i vincitori,
durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a
carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o
accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano
gia' in possesso;
b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e
prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, con una prova orale, che precede la
valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova,
da superarsi con il punteggio di sette decimi o
equivalente, nonche' i contenuti e le modalita' di
svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei
comitati di valutazione con non meno di due membri esterni
all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente
scolastico, ai quali non spettano compensi, emolumenti,
indennita', gettoni di presenza o altre utilita' comunque
denominate, ne' rimborsi spese;
c) le modalita' di acquisizione, per i soggetti di cui
al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g), ai
fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza
pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonche' le modalita' ed
i contenuti della prova orale di abilitazione e la
composizione della relativa commissione.
14. Il periodo di formazione iniziale e prova, qualora
valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui
all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma
116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai candidati che
superano il predetto periodo si applica l'articolo 13,
comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
15. All'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 il secondo e terzo
periodo sono soppressi. Il comma 7-bis dell'articolo 14 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
abrogato.
16. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
non da' diritto ad essere assunti alle dipendenze dello
Stato.
17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo
determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i
posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e
disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo
disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96, e del presente articolo sono destinati alle
immissioni in ruolo di cui ai commi da 17-bis a 17-septies.
17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per
l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo
possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo
in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime
graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono
presentare istanza per i posti di una o piu' province di
una medesima regione, per ciascuna graduatoria di
provenienza. L'istanza e' presentata esclusivamente
mediante il sistema informativo del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in
deroga agli articoli 45 e 65 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono,
entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in
ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei
posti di cui al comma 17.
17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma
17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le
graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito
l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui
all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le
graduatorie concorsuali, e' rispettato il seguente ordine
di priorita' discendente:
a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed
esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per
titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi,
nell'ordine temporale dei relativi bandi.
17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinati i
termini e le modalita' di presentazione delle istanze di
cui al comma 17-bis nonche' i termini, le modalita' e la
procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma
17-ter.
17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma
17-ter si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione
in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter
comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di
prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla
stipulazione di contratti a tempo determinato o
indeterminato per il personale del comparto scuola, ad
eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per
titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali
l'aspirante sia inserito.
17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non
concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso
sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di
cui ai commi da 17 a 17-sexies.
17-octies. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e'
sostituito dai seguenti:
"3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per
l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo
destinatari di nomina a tempo indeterminato possono
chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o
l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero
ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in
altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni
scolastici di effettivo servizio nell'istituzione
scolastica di titolarita', fatte salve le situazioni
sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del
presente comma non si applica al personale di cui
all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, purche' le condizioni ivi previste siano
intervenute successivamente alla data di iscrizione ai
rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento
periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del
presente testo unico.
3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito
positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza
da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di
contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per
il personale del comparto scuola, ad eccezione di
graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di
procedure concorsuali diverse da quella di immissione in
ruolo".
17-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis
dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal
comma 17-octies del presente articolo, non sono derogabili
dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono fatti
salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in
ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al comma
3 del medesimo articolo 399 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dal
citato comma 17-octies del presente articolo.
18. Le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi
del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge
13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validita' per un
ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1,
comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
18-bis. Al fine di contemperare le istanze dei
candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli
elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami,
banditi con i decreti direttoriali del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca numeri
105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 16 del 26
febbraio 2016, con la necessita' di mantenere la
regolarita' dei concorsi ordinari, per titoli ed esami,
previsti dalla normativa vigente, i soggetti collocati
nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi predetti
possono, a domanda, essere inseriti in una fascia
aggiuntiva ai concorsi di cui all'articolo 4, comma
1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di
cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria
di primo e di secondo grado, anche in una regione diversa
da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco
aggiuntivo di origine. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinate le modalita' attuative del presente
comma.
18-ter. Sono ammessi con riserva al concorso ordinario
e alla procedura straordinaria di cui al comma 1, nonche'
ai concorsi ordinari, per titoli ed esami, per la scuola
dell'infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni
2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, i soggetti
iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento
di sostegno avviati entro la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. La riserva
e' sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del
relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio
2020.
18-quater. In via straordinaria, nei posti
dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili
al 31 agosto 2019, per i quali non e' stato possibile
procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di
soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale
fine, in considerazione dei tempi di applicazione
dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti
inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la
stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato,
che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai
predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica
dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di
servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I
soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e
la sede di assegnazione con priorita' rispetto alle
ordinarie operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo
da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021. Le
autorizzazioni gia' conferite per bandire concorsi a posti
di personale docente sono corrispondentemente ridotte.
18-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma
202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di
euro 7,11 milioni per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni
annui a decorrere dall'anno 2022.
18-sexies. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e' sostituito dal
seguente:
"4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle
attivita' didattiche. Ai predetti componenti spetta un
compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria,
da definire con apposita sessione contrattuale nazionale
nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021".
18-septies. All'onere derivante dai commi 18-quater,
18-quinquies e 18-sexies, pari a euro 7,78 milioni per
l'anno 2020, a euro 13,20 milioni per l'anno 2021 e a euro
10,37 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede
mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del
comma 18-sexies.
18-octies. Nei concorsi ordinari, per titoli ed esami,
di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione
dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca
e' attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di
quello massimo previsto per i titoli.
19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,
si provvede ai sensi dell'articolo 9.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 17 Disciplina transitoria per il reclutamento del
personale docente
1. Omissis.
2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente,
ferma restando la procedura autorizzatoria di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, mediante scorrimento delle
graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:
a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma
114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al
limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a
coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal
bando, sino al termine di validita' delle graduatorie
medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo
per i vincitori del concorso;
b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del
comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la
procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei
posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici 2020/2021
e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il
40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni
2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi,
sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di
merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per
difetto;
[c) concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al
netto dei posti utilizzati per le procedure di cui alle
lettere a) e b), sono destinati il 100% dei posti di cui
all'alinea per l'anno scolastico 2020/2021, il 60% per
l'anno scolastico 2021/2022, il 50% per gli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni scolastici
2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni scolastici
2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi. Le
frazioni di posto sono arrotondate per difetto;]
d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure
di cui al Capo II, ai quali sono destinati i posti non
utilizzati per quelle di cui alle lettere a) e b).
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 5-ter dell'articolo 58
del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 58 Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca
1. - 5-bis. Omissis
5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato ad avviare un'apposita
procedura selettiva, per 11.263 posti di collaboratore
scolastico, graduando i candidati secondo le modalita'
previste per i concorsi provinciali per collaboratore
scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui
aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata
ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
marzo 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni,
anche non continuativi, purche' includano il 2018 e il
2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e
ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo indeterminato
di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei
predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono
partecipare: il personale di cui all'articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i
reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui
aldecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli
articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sono determinati i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di
svolgimento, anche in piu' fasi, e i termini per la
presentazione delle domande.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.