Art. 230 bis 
 
Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici  nelle
  istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga
  degli incarichi dei dirigenti  tecnici  e  di  bonus  ai  dirigenti
  scolastici 
 
  1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al  fine  di
assicurare la funzionalita' della  strumentazione  informatica  anche
nelle scuole dell'infanzia, nelle  scuole  primarie  e  nelle  scuole
secondarie di primo grado, nonche' per il supporto all'utilizzo delle
piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche
sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31  dicembre  2020
con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000  unita'.  Con
decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, il contingente di cui al primo periodo e' ripartito
tra le  istituzioni  scolastiche,  tenendo  conto  del  numero  degli
studenti di ciascun istituto scolastico.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 9,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,  n.  159,  il  Ministero
dell'istruzione e'  autorizzato  a  prorogare  i  contratti  a  tempo
determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2  con  una  durata
massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le  assunzioni  di
cui al medesimo articolo 2, comma 3, del  decreto-legge  n.  126  del
2019, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  159  del  2019,
avvengono  con  decorrenza  successiva  alla  scadenza  dei  predetti
contratti di lavoro a tempo determinato.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 7,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma
3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 159 del 2019. 
  3. Al fine di evitare la  ripetizione  di  somme  gia'  erogate  in
favore dei dirigenti scolastici negli  anni  scolastici  2017/2018  e
2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e'
istituito un fondo con la dotazione  di  13,1  milioni  di  euro  per
l'anno  2020,  da  destinare  alla  copertura  delle  maggiori  spese
sostenute   per   i   predetti   anni   scolastici   in   conseguenza
dell'ultrattivita' riconosciuta  ai  contratti  collettivi  regionali
relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere
riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti  dalla  predetta
ultrattivita'. Il fondo di cui al  primo  periodo  e'  ripartito  con
decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative  dell'area  dirigenziale  «Istruzione  e
ricerca». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 3 e 4  dell'articolo  2
          del  citato  decreto-legge  29  ottobre   2019,   n.   126,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
          2019, n. 159: 
              «Art. 2 Disposizioni in  materia  di  reclutamento  del
          personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente  dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,  e   per   assicurare   la   funzionalita'   delle
          istituzioni scolastiche. 
              1. - 2-bis. Omissis 
              3. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca e' autorizzato a bandire,  nell'ambito  della
          vigente  dotazione  organica,  un  concorso  pubblico,  per
          titoli ed  esami,  per  il  reclutamento,  a  decorrere  da
          gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici,  nonche',
          a decorrere dal 2023, di ulteriori  ottantasette  dirigenti
          tecnici,  con  conseguenti  maggiori  oneri  per  spese  di
          personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli  anni
          2021 e 2022 e  a  euro  19,55  milioni  annui  a  decorrere
          dall'anno 2023, fermo restando il regime autorizzatorio  di
          cui  all'articolo39,  commi  3  e  3-bis,  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni  di  cui
          all'articolo4,  commi   3,   3-bis   e   3-quinquies,   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 30 ottobre 2013, n. 125,  nonche'
          in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo  1,  commi
          300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145.  E'
          altresi' autorizzata la spesa di 170 mila euro nel  2019  e
          di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso. 
              4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui  al
          comma 3, l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo1,
          comma 94, quinto periodo, della legge 13  luglio  2015,  n.
          107, e' rifinanziata nella misura di 1,98 milioni  di  euro
          nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando
          la finalita' e la procedura di cui al medesimo comma 94.  I
          contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al  primo
          periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei
          dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il  31
          dicembre 2020. 
              Omissis.»