Art. 230 bis Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici 1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalita' della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonche' per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unita'. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al primo periodo e' ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019. 3. Al fine di evitare la ripetizione di somme gia' erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattivita' riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattivita'. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159: «Art. 2 Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e per assicurare la funzionalita' delle istituzioni scolastiche. 1. - 2-bis. Omissis 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonche', a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. E' altresi' autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso. 4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalita' e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2020. Omissis.»