Art. 230 bis
Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle
istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga
degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti
scolastici
1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di
assicurare la funzionalita' della strumentazione informatica anche
nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole
secondarie di primo grado, nonche' per il supporto all'utilizzo delle
piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche
sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020
con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unita'. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il contingente di cui al primo periodo e' ripartito
tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli
studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero
dell'istruzione e' autorizzato a prorogare i contratti a tempo
determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata
massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le assunzioni di
cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del
2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019,
avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti
contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma
3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 159 del 2019.
3. Al fine di evitare la ripetizione di somme gia' erogate in
favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e'
istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per
l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese
sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza
dell'ultrattivita' riconosciuta ai contratti collettivi regionali
relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere
riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta
ultrattivita'. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito con
decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e
ricerca». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 2
del citato decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159:
«Art. 2 Disposizioni in materia di reclutamento del
personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e per assicurare la funzionalita' delle
istituzioni scolastiche.
1. - 2-bis. Omissis
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a bandire, nell'ambito della
vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da
gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonche',
a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti
tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di
personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni
2021 e 2022 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere
dall'anno 2023, fermo restando il regime autorizzatorio di
cui all'articolo39, commi 3 e 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dallalegge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche'
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi
300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. E'
altresi' autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e
di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.
4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al
comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo1,
comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, e' rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro
nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando
la finalita' e la procedura di cui al medesimo comma 94. I
contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo
periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei
dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31
dicembre 2020.
Omissis.»