Art. 231
Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche
statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno
scolastico 2020/ 2021
1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attivita' scolastica in
condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno
scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica,
il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementato di 331 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti
finalita':
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di
assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la
didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e
psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di
rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per
l'igiene individuale e degli ambienti, nonche' di ogni altro
materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con
disabilita', disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni
educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e
a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la
fruizione di modalita' didattiche compatibili con la situazione
emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici
innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro
dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni di
sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia
straordinaria e sanificazione, nonche' interventi di realizzazione,
adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre,
di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e
dell'infrastruttura informatica.
3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad
essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al
responsabile unico del procedimento e di assistenza tecnica, le
istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle
risorse di cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le
medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel
rispetto dei termini stabiliti dal comma 5.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni
scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione sulla
base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato
articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro
il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al
completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui
al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di
redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla
data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente
versate ad apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello stato
per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate, in favore delle
istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno gia'
realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento
degli stessi e che comunicano al Ministero dell'istruzione, con le
modalita' dallo stesso stabilite, la necessita' di ulteriori risorse
per le medesime finalita' previste al comma 2. Tali risorse dovranno
essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in
procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.
6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di
Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli
ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa
vigente e la possibilita' di utilizzare, ove necessario, dispositivi
di protezione individuale da parte degli studenti e del personale
scolastico durante le attivita' in presenza, il Ministero
dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche
statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite
risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unita'
di personale coinvolti.
7. Per le finalita' di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23
milioni per l'anno 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.
7-bis. Per le finalita' di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori
2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma
Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il
riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori
di competenza.
8. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare alle
istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6
e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.
9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in
vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni
scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse
finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l'obiettivo di
accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione
degli interventi.
10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono
controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui
al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite.
11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata
delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi
centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle
istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk
Amministrativo-Contabile e la predisposizione di procedure operative,
modelli informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla
rendicontazione delle risorse.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 601 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
"Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato"
e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"
e "Interventi integrativi disabili", nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
"Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.»