Art. 232 
 
                         Edilizia scolastica 
 
  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n.  128,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:   «Eventuali
successive variazioni relative  ai  singoli  interventi  di  edilizia
scolastica, ivi comprese  l'assegnazione  delle  eventuali  economie,
sono  disposte  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  qualora
restino invariati le modalita' di utilizzo dei contributi pluriennali
e i piani di erogazione  gia'  autorizzati  a  favore  delle  singole
regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.». 
  2. In considerazione  dell'attuale  fase  emergenziale  e'  ammessa
l'anticipazione del 20 per cento del  finanziamento  sulle  procedure
dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128,  nell'ambito  della  programmazione  triennale
nazionale 2018-2020  e  nei  limiti  dei  piani  di  erogazione  gia'
autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della  legge  24
dicembre 2003, n. 350. 
  3. All'articolo  1,  comma  717,  terzo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  dopo  la  parola  «vincolate»  e'  aggiunta  la  seguente   «
prioritariamente »; 
    b) dopo la parola «cantierizzazione» sono aggiunte le seguenti «e
al completamento». 
  4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a  cura  degli
enti locali per interventi di edilizia  scolastica  durante  la  fase
emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti
locali sono autorizzati a  procedere  al  pagamento  degli  stati  di
avanzamento dei lavori anche in deroga  ai  limiti  fissati  per  gli
stessi nell'ambito dei contratti di appalto. 
  4-bis. Per l'anno 2020 e' assegnato un contributo straordinario  di
5  milioni  di  euro  alla  citta'  metropolitana   di   Milano   per
l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto  superiore  «
Salvatore Quasimodo »  in  Magenta,  al  fine  di  ridurre  i  rischi
connessi alla diffusione  del  COVID-19.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 
  5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di  edilizia
durante  la  fase  emergenziale  di   sospensione   delle   attivita'
didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a  procedure  per
l'assegnazione delle risorse in  materia  di  edilizia  scolastica  i
concerti e i pareri delle  Amministrazioni  centrali  coinvolte  sono
acquisiti entro il termine di  10  giorni  dalla  relativa  richiesta
formale. Decorso tale termine, il  Ministero  dell'istruzione  indice
nei tre giorni successivi apposita conferenza di  servizi  convocando
tutte le Amministrazioni interessate e  trasmettendo  contestualmente
alle medesime il provvedimento da adottare. 
  6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si  svolge  in  forma
simultanea e in modalita' sincrona, anche in  via  telematica,  e  si
conclude entro sette giorni dalla sua  indizione.  La  determinazione
motivata di conclusione della conferenza sostituisce a  ogni  effetto
tutti gli atti  di  assenso,  comunque  denominati,  da  parte  delle
amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione
alla conferenza di servizi, indetta ai  sensi  del  comma  5,  e'  da
intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata  di
conclusione della conferenza, il  Ministero  dell'istruzione  procede
all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si  applicano  a  tutti  i
procedimenti in corso per i quali il Ministero  dell'istruzione  deve
ancora acquisire concerti  o  pareri  da  parte  di  altre  pubbliche
amministrazioni centrali. 8. Al fine di supportare gli enti locali in
interventi urgenti di edilizia scolastica, nonche' per  l'adattamento
degli ambienti e  delle  aule  didattiche  per  il  contenimento  del
contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo  anno  scolastico
2020-2021, il fondo per le  emergenze  di  cui  al  Fondo  unico  per
l'edilizia scolastica di cui all'articolo  11,  comma  4-sexies,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  e'  incrementato  di  euro  30
milioni per l'anno 2020. 
  9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128  (Misure
          urgenti in materia di istruzione, universita'  e  ricerca),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  10  Mutui  per  l'edilizia  scolastica   e   per
          l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali 
              1. Al  fine  di  favorire  interventi  straordinari  di
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica edi immobili adibiti ad alloggi e  residenze  per
          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,
          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche
          esistenti, per  la  programmazione  triennale,  le  Regioni
          interessate  possono  essere  autorizzate   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,   a
          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca
          europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo  del
          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1
          settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  le   rate   di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
          stanziati contributi pluriennali per euro  40  milioni  per
          l'anno 2015 e per euro  50  milioni  annui  per  la  durata
          residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere  dall'anno
          2016.   Le   modalita'   di   attuazione   della   presente
          disposizione e del comma 2 sono stabilite con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato   e
          Dipartimento del tesoro, da adottare entro tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale,
          in conformita' ai contenuti  dell'intesa,  sottoscritta  in
          sede di Conferenza unificata il  1°  agosto  2013,  tra  il
          Governo, le regioni, le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di
          edilizia scolastica formulati ai  sensi  dell'articolo  11,
          commi da 4-bis a 4-octies,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012,  n.  221.  Eventuali  successive  variazioni
          relative ai singoli interventi di edilizia scolastica,  ivi
          comprese  l'assegnazione  delle  eventuali  economie,  sono
          disposte con decreto del Ministro  dell'istruzione  qualora
          restino invariati le modalita' di utilizzo  dei  contributi
          pluriennali e i piani  di  erogazione  gia'  autorizzati  a
          favore delle singole regioni,  e  comunicate  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              1  -bis.  Il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          predispongono congiuntamente una relazione  da  trasmettere
          annualmente alle Camere  sullo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi  a  interventi  di  edilizia  scolastica  e
          sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
          ai sensi del comma 1 del presente  articolo,  dell'articolo
          18, commi da 8 a 8-quinquies , del decreto-legge 21  giugno
          2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente  articolo,
          dell'articolo 11, comma 4-sexies  ,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n.  221,  nonche'  con  riferimento
          agli  ulteriori  stanziamenti   destinati   alle   medesime
          finalita' nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa
          vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione
          sono   altresi'   richiesti   elementi   informativi   alle
          amministrazioni territorialmente competenti. 
              1 -ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca, nella definizione del decreto  attuativo  di
          cui al quarto periodo del comma 1, tiene conto dei piani di
          edilizia scolastica presentati dalle regioni. 
              2. I pagamenti di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle
          Regioni, anche  attraverso  la  delegazione  di  pagamento,
          finanziati con l'attivazione dei mutui di cui  al  medesimo
          comma, sono esclusi dai  limiti  del  patto  di  stabilita'
          interno delle Regioni  per  l'importo  annualmente  erogato
          dagli Istituti di credito. 
              2-bis. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1  e
          con  riferimento  agli  immobili  di  proprieta'   pubblica
          adibiti   all'alta   formazione   artistica,   musicale   e
          coreutica, le istituzioni dell'alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge  21
          dicembre 1999,  n.  508,  possono  essere  autorizzate  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, a  stipulare  mutui  trentennali  sulla  base  dei
          criteri di economicita' e di contenimento della spesa,  con
          oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,  con  la
          Banca  europea  per  gli  investimenti,  con  la  Banca  di
          sviluppo del Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa
          depositi e  prestiti  Spa  e  con  i  soggetti  autorizzati
          all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo lº settembre  1993,  n.
          385. Ai sensi dell'articolo 1, comma  75,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, le rate di  ammortamento  dei  mutui
          attivati   sono   pagate   agli    istituti    finanziatori
          direttamente  dallo  Stato.  A  tale  fine  sono  stanziati
          contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui  per  la
          durata dell'ammortamento del mutuo  a  decorrere  dall'anno
          2016, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma 131, della citata  legge  n.  311
          del 2004. Alla compensazione degli effetti  finanziari,  in
          termini di fabbisogno e di indebitamento  netto,  derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni del  presente  comma  si
          provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017,  a  euro
          15 milioni per l'anno 2018, a euro 30  milioni  per  l'anno
          2019  e  a  euro  30  milioni  per  l'anno  2020,  mediante
          corrispondente utilizzo  del  fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive modificazioni. 
              2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis  sono
          stabilite con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca,  da  adottare  entro  tre
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
              3. Al fine di promuovere iniziative  di  sostegno  alle
          istituzioni   scolastiche,   alle   istituzioni   dell'alta
          formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   e   alle
          universita',   fermo   restando   quanto   gia'    previsto
          dall'articolo 15, comma 1,  lettera  i-octies),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  in
          materia di detrazione  per  oneri,  alla  medesima  lettera
          i-octies), dopo le parole: "successive modificazioni"  sono
          inserite le seguenti: ", nonche' a favore delle istituzioni
          dell'alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  e
          delle universita'", e dopo le parole "edilizia  scolastica"
          sono  inserite   le   seguenti:   "e   universitaria".   Le
          disposizioni del presente  comma  si  applicano  a  partire
          dall'anno di imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              3  -bis.   All'articolo   18,   comma   8   -bis,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al  primo  periodo,  le   parole:   «in   relazione
          all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244,» sono soppresse; 
              b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
          delle attivita' di cui al periodo  precedente  nonche'  gli
          istituti cui sono affidate tali attivita'». 
              3  -ter.   All'articolo   18,   comma   8   -ter,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  dopo  le
          parole: «di cui al comma 8,»  sono  inserite  le  seguenti:
          «per gli interventi finanziati con le  risorse  di  cui  ai
          commi 8 e 8 -sexies, nella misura definita dal  decreto  di
          cui al presente periodo,». 
              - Si riporta il testo del comma 177-bis dell'articolo 4
          della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350: 
              «Art. 4 Finanziamento agli investimenti 
              1. - 177. Omissis 
              177-bis.  In  sede  di   attuazione   di   disposizioni
          legislative  che  autorizzano  contributi  pluriennali,  il
          relativo  utilizzo,  anche  mediante  attualizzazione,   e'
          disposto con decreto del Ministro competente,  di  concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          verifica   dell'assenza   di   effetti   peggiorativi   sul
          fabbisogno e sull'indebitamento  netto  rispetto  a  quelli
          previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino
          effetti finanziari non previsti a legislazione vigente  gli
          stessi   possono   essere   compensati   a   valere   sulle
          disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti
          conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.
          Le disposizioni del presente comma si applicano anche  alle
          operazioni finanziarie  poste  in  essere  dalle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge
          30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti  contributi
          pluriennali, il cui onere sia posto a totale  carico  dello
          Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute
          a comunicare preventivamente al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato e Dipartimento del  tesoro,  all'ISTAT  e  alla
          Banca d'Italia la data di attivazione delle  operazioni  di
          cui al presente comma  ed  il  relativo  ammontare.  Per  i
          contributi  destinati  alla   realizzazione   delle   opere
          pubbliche, il decreto di cui al presente comma  e'  emanato
          entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale della delibera  CIPE  che  assegna
          definitivamente   le    risorse.    In    relazione    alle
          infrastrutture di interesse strategico di  cui  alla  parte
          II, titolo III, capo IV del decreto legislativo  12  aprile
          2006, n. 163, detto termine  e'  pari  a  trenta  giorni  e
          decorre dalla data di  pubblicazione  del  bando  ai  sensi
          degli articoli 165, comma 5 -bis, e 166, comma 5 -bis,  del
          medesimo  decreto  legislativo.  In  caso   di   criticita'
          procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti
          termini il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          riferisce al Consiglio  dei  Ministri  per  le  conseguenti
          determinazioni. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del  comma  717  dell'articolo  1
          della  citata  legge  28  dicembre  2015,  n.   208,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «717. L'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli
          investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego  dei
          fondi disponibili di cui all'articolo  65  della  legge  30
          aprile 1969, n. 153, e  successive  modificazioni,  destina
          ulteriori 50 milioni di euro rispetto alle  somme  indicate
          all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98, per la realizzazione delle scuole  innovative,
          ivi  compresa  l'acquisizione  delle   relative   aree   di
          intervento di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13
          luglio 2015, n. 107. Rispetto alle citate risorse i  canoni
          di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico
          dello Stato nella  misura  di  euro  1,5  milioni  annui  a
          decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione
          del Fondo «La Buona  Scuola»  per  il  miglioramento  e  la
          valorizzazione   dell'istruzione    scolastica    di    cui
          all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio  2015,  n.
          107. Le somme incassate dagli  enti  locali  attraverso  la
          cessione delle aree di loro proprieta' in favore dell'INAIL
          sono vincolate prioritariamente  alla  realizzazione  delle
          ulteriori     fasi     progettuali     finalizzate     alla
          cantierizzazione e al completamento dell'intervento oggetto
          del concorso di cui al  comma  155  dell'articolo  1  della
          citata legge n. 107 del 2015, in deroga a  quanto  previsto
          dal decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125.  Le
          eventuali somme residue sono trasferite dagli  enti  locali
          al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di  cui
          al comma 158 dell'articolo 1 della citata legge n. 107  del
          2015.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2. 
              - Si riporta il testo del comma 4-sexies  dell'articolo
          11 del  citato  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221: 
              «Art. 11 Libri e centri scolastici digitali 
              1. - 4-quinquies Omissis 
              4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da  4-bis  a
          4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il  Fondo
          unico per l'edilizia  scolastica,  nel  quale  confluiscono
          tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
          destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. 
              Omissis.»