Art. 232
Edilizia scolastica
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Eventuali
successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia
scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie,
sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora
restino invariati le modalita' di utilizzo dei contributi pluriennali
e i piani di erogazione gia' autorizzati a favore delle singole
regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.».
2. In considerazione dell'attuale fase emergenziale e' ammessa
l'anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure
dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, nell'ambito della programmazione triennale
nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione gia'
autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
3. All'articolo 1, comma 717, terzo periodo, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola «vincolate» e' aggiunta la seguente «
prioritariamente »;
b) dopo la parola «cantierizzazione» sono aggiunte le seguenti «e
al completamento».
4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli
enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase
emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti
locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di
avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli
stessi nell'ambito dei contratti di appalto.
4-bis. Per l'anno 2020 e' assegnato un contributo straordinario di
5 milioni di euro alla citta' metropolitana di Milano per
l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore «
Salvatore Quasimodo » in Magenta, al fine di ridurre i rischi
connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia
durante la fase emergenziale di sospensione delle attivita'
didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per
l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i
concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono
acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta
formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice
nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando
tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente
alle medesime il provvedimento da adottare.
6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma
simultanea e in modalita' sincrona, anche in via telematica, e si
conclude entro sette giorni dalla sua indizione. La determinazione
motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle
amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione
alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, e' da
intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede
all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i
procedimenti in corso per i quali il Ministero dell'istruzione deve
ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche
amministrazioni centrali. 8. Al fine di supportare gli enti locali in
interventi urgenti di edilizia scolastica, nonche' per l'adattamento
degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del
contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico
2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per
l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' incrementato di euro 30
milioni per l'anno 2020.
9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 Mutui per l'edilizia scolastica e per
l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali
1. Al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico, efficientamento energetico di
immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione
scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica edi immobili adibiti ad alloggi e residenze per
studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche
esistenti, per la programmazione triennale, le Regioni
interessate possono essere autorizzate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a
stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca
europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del
Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e
prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di
ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti
finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono
stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni per
l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata
residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno
2016. Le modalita' di attuazione della presente
disposizione e del comma 2 sono stabilite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e
Dipartimento del tesoro, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
in conformita' ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in
sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il
Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di
edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11,
commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221. Eventuali successive variazioni
relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi
comprese l'assegnazione delle eventuali economie, sono
disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora
restino invariati le modalita' di utilizzo dei contributi
pluriennali e i piani di erogazione gia' autorizzati a
favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero
dell'economia e delle finanze.
1 -bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere
annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei
lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e
sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'articolo
18, commi da 8 a 8-quinquies , del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente articolo,
dell'articolo 11, comma 4-sexies , del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' con riferimento
agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime
finalita' nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa
vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione
sono altresi' richiesti elementi informativi alle
amministrazioni territorialmente competenti.
1 -ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di
cui al quarto periodo del comma 1, tiene conto dei piani di
edilizia scolastica presentati dalle regioni.
2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle
Regioni, anche attraverso la delegazione di pagamento,
finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo
comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita'
interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato
dagli Istituti di credito.
2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e
con riferimento agli immobili di proprieta' pubblica
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei
criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con
oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la
Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del testo
unico di cui al decreto legislativo lº settembre 1993, n.
385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui
attivati sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati
contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la
durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno
2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311
del 2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti
dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si
provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro
15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno
2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni.
2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis sono
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle
istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e alle
universita', fermo restando quanto gia' previsto
dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di detrazione per oneri, alla medesima lettera
i-octies), dopo le parole: "successive modificazioni" sono
inserite le seguenti: ", nonche' a favore delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
delle universita'", e dopo le parole "edilizia scolastica"
sono inserite le seguenti: "e universitaria". Le
disposizioni del presente comma si applicano a partire
dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3 -bis. All'articolo 18, comma 8 -bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «in relazione
all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
delle attivita' di cui al periodo precedente nonche' gli
istituti cui sono affidate tali attivita'».
3 -ter. All'articolo 18, comma 8 -ter, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le
parole: «di cui al comma 8,» sono inserite le seguenti:
«per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai
commi 8 e 8 -sexies, nella misura definita dal decreto di
cui al presente periodo,».
- Si riporta il testo del comma 177-bis dell'articolo 4
della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350:
«Art. 4 Finanziamento agli investimenti
1. - 177. Omissis
177-bis. In sede di attuazione di disposizioni
legislative che autorizzano contributi pluriennali, il
relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e'
disposto con decreto del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli
stessi possono essere compensati a valere sulle
disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti
conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle
operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi
pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello
Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute
a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla
Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di
cui al presente comma ed il relativo ammontare. Per i
contributi destinati alla realizzazione delle opere
pubbliche, il decreto di cui al presente comma e' emanato
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna
definitivamente le risorse. In relazione alle
infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte
II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e
decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi
degli articoli 165, comma 5 -bis, e 166, comma 5 -bis, del
medesimo decreto legislativo. In caso di criticita'
procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti
termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti
determinazioni.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 717 dell'articolo 1
della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
modificato dalla presente legge:
«717. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli
investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei
fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina
ulteriori 50 milioni di euro rispetto alle somme indicate
all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, per la realizzazione delle scuole innovative,
ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di
intervento di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13
luglio 2015, n. 107. Rispetto alle citate risorse i canoni
di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico
dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a
decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione
del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la
valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.
107. Le somme incassate dagli enti locali attraverso la
cessione delle aree di loro proprieta' in favore dell'INAIL
sono vincolate prioritariamente alla realizzazione delle
ulteriori fasi progettuali finalizzate alla
cantierizzazione e al completamento dell'intervento oggetto
del concorso di cui al comma 155 dell'articolo 1 della
citata legge n. 107 del 2015, in deroga a quanto previsto
dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le
eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali
al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di cui
al comma 158 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del
2015.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Si riporta il testo del comma 4-sexies dell'articolo
11 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221:
«Art. 11 Libri e centri scolastici digitali
1. - 4-quinquies Omissis
4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo
unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono
tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
Omissis.»