Art. 232 Edilizia scolastica 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora restino invariati le modalita' di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione gia' autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.». 2. In considerazione dell'attuale fase emergenziale e' ammessa l'anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 3. All'articolo 1, comma 717, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la parola «vincolate» e' aggiunta la seguente « prioritariamente »; b) dopo la parola «cantierizzazione» sono aggiunte le seguenti «e al completamento». 4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto. 4-bis. Per l'anno 2020 e' assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla citta' metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore « Salvatore Quasimodo » in Magenta, al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attivita' didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare. 6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma simultanea e in modalita' sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, e' da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza. 7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell'istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali. 8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonche' per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' incrementato di euro 30 milioni per l'anno 2020. 9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca), come modificato dalla presente legge: «Art. 10 Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali 1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica edi immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016. Le modalita' di attuazione della presente disposizione e del comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformita' ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora restino invariati le modalita' di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione gia' autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze. 1 -bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'articolo 18, commi da 8 a 8-quinquies , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente articolo, dell'articolo 11, comma 4-sexies , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalita' nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresi' richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti. 1 -ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del comma 1, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, anche attraverso la delegazione di pagamento, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito. 2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo lº settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle universita', fermo restando quanto gia' previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo le parole: "successive modificazioni" sono inserite le seguenti: ", nonche' a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle universita'", e dopo le parole "edilizia scolastica" sono inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3 -bis. All'articolo 18, comma 8 -bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,» sono soppresse; b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione delle attivita' di cui al periodo precedente nonche' gli istituti cui sono affidate tali attivita'». 3 -ter. All'articolo 18, comma 8 -ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «di cui al comma 8,» sono inserite le seguenti: «per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8 -sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo,». - Si riporta il testo del comma 177-bis dell'articolo 4 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350: «Art. 4 Finanziamento agli investimenti 1. - 177. Omissis 177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e' disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare. Per i contributi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, il decreto di cui al presente comma e' emanato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse. In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5 -bis, e 166, comma 5 -bis, del medesimo decreto legislativo. In caso di criticita' procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni. Omissis.» - Si riporta il testo del comma 717 dell'articolo 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla presente legge: «717. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 milioni di euro rispetto alle somme indicate all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprieta' in favore dell'INAIL sono vincolate prioritariamente alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione e al completamento dell'intervento oggetto del concorso di cui al comma 155 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015.» - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 2. - Si riporta il testo del comma 4-sexies dell'articolo 11 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: «Art. 11 Libri e centri scolastici digitali 1. - 4-quinquies Omissis 4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. Omissis.»