Art. 233
Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria e al sistema
integrato da zero a sei anni
1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e' incrementato, per l'anno 2020, di 15 milioni
di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione
del Covid-19.
2. Al fine di assicurare la necessaria tempestivita'
nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma
1, solo per l'anno 2020, si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, fermi
restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano di
azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del predetto
decreto legislativo. Si prescinde dall'intesa qualora la stessa non
pervenga entro il termine di 15 giorni.
3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi
educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e'
erogato un contributo complessivo di 165 milioni di euro nell'anno
2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al
mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque
denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei
servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare
la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione
il predetto contributo e' ripartito tra gli uffici scolastici
regionali in proporzione alla popolazione residente in eta' compresa
tra zero e sei anni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al
successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle
istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al
numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del
sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10
marzo 2000, n. 62, e' erogato un contributo complessivo di 120
milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in
relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle
compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori,
determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle
misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con
decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo e'
ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al
numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie
di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali
provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni
scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero
di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi
educativi autorizzati.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 300 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 2, 8 e 12 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 2 Organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione
1. Nella loro autonomia e specificita' i servizi
educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia
costituiscono, ciascuno in base alle proprie
caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi
di cura, educazione ed istruzione per la completa
attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e'
costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con
le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione,
promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita',
dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalita'
organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita'
ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in
continuita' con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine
e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta' e
favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero a
sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni di
cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai
tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata.
Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia
statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e
alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i
bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato
sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si
distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da
dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu'
educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato
con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non
prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza
flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine
e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto
accompagnatore, offrono un contesto qualificato per
esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e
momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il
servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque
denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da
tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro
educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero
ridotto di bambini affidati a uno o piu' educatori in modo
continuativo.
4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti
dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri
enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera
possono essere gestite anche dallo Stato.
5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema
integrato di educazione e di istruzione operando in
continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto
ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme
sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica,
tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta'
compresa tra i tre ed i sei anni.»
«Art. 8 Piano di azione nazionale pluriennale per la
promozione del Sistema integrato di educazione e di
istruzione
1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, adotta un Piano di azione
nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente,
estenda, in relazione alle risorse del Fondo di cui
all'articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse messe a
disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema
integrato di educazione e di istruzione su tutto il
territorio nazionale, anche attraverso il superamento della
fase sperimentale delle sezioni primavera di cui
all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro
progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i
servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a
domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
2. Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce
la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per
il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del
Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di
indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio
territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12, tenuto
conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 e
sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da
parte degli Enti locali nella gestione dei servizi
educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.
3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.
4. Gli interventi previsti dal Piano di azione
nazionale pluriennale sono attuati, in riferimento a
ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle
specifiche iniziative, in base all'effettivo concorso, da
parte dell'ente medesimo, al finanziamento del fabbisogno
mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto
di rispettiva competenza.»
«Art. 12 Finalita' e criteri di riparto del Fondo
nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione
1. Per la progressiva attuazione del Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del Sistema
integrato di educazione e di istruzione e' istituito,
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, il Fondo nazionale per il Sistema integrato
di educazione e di istruzione, da ripartire per le
finalita' previste dal presente decreto.
2. Il Fondo nazionale finanzia:
a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione
edilizia, restauro e risanamento conservativo,
riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza
meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e
fruibilita' di stabili, di proprieta' delle Amministrazioni
pubbliche;
b) quota parte delle spese di gestione dei servizi
educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in
considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
c) la formazione continua in servizio del personale
educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal
Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del
2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici
territoriali;
3. Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti
locali, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione,
promuove, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma
1, in considerazione della compartecipazione al
finanziamento del Sistema integrato di educazione e di
istruzione da parte di Stato, Regioni, Province autonome di
Trento e di Bolzano e Enti locali.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sulla base del numero di iscritti, della
popolazione di eta' compresa tra zero e sei anni e di
eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonche'
dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacita'
massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del
Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento
della programmazione regionale dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la
ripartizione delle risorse tra le Regioni. Le risorse sono
erogate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca direttamente ai Comuni previa programmazione
regionale, sulla base delle richieste degli Enti locali,
con priorita' per i Comuni privi o carenti di scuole
dell'infanzia statale, al fine di garantire il
soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la
qualificazione del Sistema integrato di educazione ed
istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:
a) la partecipazione delle famiglie;
b) la dotazione di personale educativo tale da
sostenere la cura e l'educazione delle bambine e dei
bambini in relazione al loro numero ed eta' e all'orario
dei servizi educativi per l'infanzia;
c) i tempi di compresenza tra educatori nei servizi
educativi per l'infanzia e tra docenti nella scuola
dell'infanzia, tali da promuovere la qualificazione
dell'offerta formativa;
d) la formazione continua in servizio di tutto il
personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle
scuole dell'infanzia;
e) la funzione di coordinamento pedagogico;
f) la promozione della sicurezza e del benessere delle
bambine e dei bambini;
g) le modalita' di organizzazione degli spazi interni
ed esterni e la ricettivita' dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, che consentano
l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini.
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, possono essere concordate le risorse, anche con
interventi graduali, a carico dei diversi soggetti
istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi
strategici di cui all'articolo 4, fatte salve le risorse di
personale, definite, ai sensi dell'articolo 1, comma 64
della legge n. 107 del 2015, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, nonche' delle risorse finanziarie previste
a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale.
6. Per le scuole dell'infanzia, la progressiva
generalizzazione dell'offerta e' perseguita tramite la
gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle
scuole paritarie, come previsto dalla legge 10 marzo 2000,
n. 62.
7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di
educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene
assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte
delle risorse professionali definite dalla tabella 1,
allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107, relativa
all'organico di potenziamento. La disposizione di cui al
presente comma non deve determinare esuberi nell'ambito dei
ruoli regionali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 10
marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione):
«Art. 1
1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della
Costituzione, e' costituito dalle scuole statali e dalle
scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica
individua come obiettivo prioritario l'espansione
dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione
della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto
l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti
degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto
riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio
aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non
statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire
dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private e' assicurata piena
liberta' per quanto concerne l'orientamento culturale e
l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
educativo della scuola, l'insegnamento e' improntato ai
principi di liberta' stabiliti dalla Costituzione. Le
scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di
iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con
handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale
ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono
comunque obbligatorie per gli alunni le attivita'
extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad
una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali
che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti
requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a
quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i principi
della Costituzione; un piano dell'offerta formativa
conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
attestazione della titolarita' della gestione e la
pubblicita' dei bilanci;
b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature
didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme
vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi
collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i
cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso di
un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che
essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di
inserimento di studenti con handicap o in condizioni di
svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non puo'
essere riconosciuta la parita' a singole classi, tranne che
in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare
dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di
abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale
dirigente e insegnante che rispettino i contratti
collettivi nazionali di settore.
4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del
titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal
personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il
riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso
alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale
della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che
verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per
il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia
riconosciute paritarie si applica l' articolo 334 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette
alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del
sistema nazionale di valutazione secondo gli standard
stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in
misura non superiore a un quarto delle prestazioni
complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
personale docente purche' fornito di relativi titoli
scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a
contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei
necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta
l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il
riconoscimento della parita'.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere
il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e' riconosciuto il
trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto
legislativo n. 460 del 1997 e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio
e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e
paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella
successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato
adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano da
utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata
dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di
borse di studio di pari importo eventualmente differenziate
per ordine e grado di istruzione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta
del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali
somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in
relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da
determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nonche' le modalita' per la
fruizione dei benefici e per la indicazione del loro
utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante
detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda
riferita all'anno in cui la spesa e' stata sostenuta. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano le modalita' con le quali sono annualmente
comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica i
dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della
detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica provvede al corrispondente
versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio
dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a
favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano
fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e
delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di diritto allo studio.
12. Per le finalita' di cui ai commi 9, 10 e 11 e'
autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unita'
previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60
miliardi per contributi per il mantenimento di scuole
elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi
per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema
prescolastico integrato.
14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la
spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di
sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi
derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000
e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9,
10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per
l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione,
quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per
il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»