Art. 233 
 
Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria  e  al  sistema
                    integrato da zero a sei anni 
 
  1. Il fondo di cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 65, e' incrementato, per l'anno 2020, di  15  milioni
di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla  diffusione
del Covid-19. 
  2.   Al   fine   di   assicurare   la   necessaria    tempestivita'
nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui  al  comma
1, solo per  l'anno  2020,  si  provvede  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  previa  intesa  in  Conferenza   unificata,   fermi
restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione  del  Piano  di
azione nazionale pluriennale  di  cui  all'articolo  8  del  predetto
decreto legislativo. Si prescinde dall'intesa qualora la  stessa  non
pervenga entro il termine di 15 giorni. 
  3. Ai  soggetti  che  gestiscono  in  via  continuativa  i  servizi
educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  e'
erogato un contributo complessivo di 165 milioni  di  euro  nell'anno
2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al
mancato versamento delle rette  o  delle  compartecipazioni  comunque
denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione  dei
servizi in presenza a seguito delle misure adottate  per  contrastare
la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro  dell'istruzione
il  predetto  contributo  e'  ripartito  tra  gli  uffici  scolastici
regionali in proporzione alla popolazione residente in eta'  compresa
tra zero e sei anni. Gli uffici scolastici  regionali  provvedono  al
successivo  riparto  in  favore  dei  servizi   educativi   e   delle
istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  in  proporzione  al
numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. 
  4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti  parte  del
sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge  10
marzo 2000, n. 62,  e'  erogato  un  contributo  complessivo  di  120
milioni di euro nell'anno 2020, a titolo  di  sostegno  economico  in
relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o  delle
compartecipazioni  comunque  denominate,  da  parte   dei   fruitori,
determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle
misure adottate per  contrastare  la  diffusione  del  COVID-19.  Con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione  il  predetto  contributo  e'
ripartito tra gli  uffici  scolastici  regionali  in  proporzione  al
numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche  paritarie
di  cui  al  precedente  periodo.  Gli  uffici  scolastici  regionali
provvedono  al  successivo  riparto  in  favore   delle   istituzioni
scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al  numero
di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi
educativi autorizzati. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 300  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli  2,  8  e  12  del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione  del
          sistema integrato  di  educazione  e  di  istruzione  dalla
          nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180
          e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107): 
              «Art.  2  Organizzazione  del  Sistema   integrato   di
          educazione e di istruzione 
              1.  Nella  loro  autonomia  e  specificita'  i  servizi
          educativi  per  l'infanzia  e   le   scuole   dell'infanzia
          costituiscono,    ciascuno    in    base    alle    proprie
          caratteristiche funzionali, la sede primaria  dei  processi
          di  cura,  educazione  ed  istruzione   per   la   completa
          attuazione delle finalita' previste all'articolo 1. 
              2. Il Sistema integrato di educazione e  di  istruzione
          accoglie le bambine e i bambini  in  base  all'eta'  ed  e'
          costituito dai servizi educativi  per  l'infanzia  e  dalle
          scuole dell'infanzia statali e paritarie. 
              3. I servizi educativi per l'infanzia  sono  articolati
          in: 
              a) nidi e  micronidi  che  accolgono  le  bambine  e  i
          bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e  concorrono  con
          le famiglie alla loro cura, educazione  e  socializzazione,
          promuovendone il benessere e  lo  sviluppo  dell'identita',
          dell'autonomia e  delle  competenze.  Presentano  modalita'
          organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
          ai tempi di apertura del servizio  e  alla  loro  capacita'
          ricettiva, assicurando il pasto e il riposo  e  operano  in
          continuita' con la scuola dell'infanzia; 
              b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine
          e bambini tra ventiquattro  e  trentasei  mesi  di  eta'  e
          favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero a
          sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni  di
          cura, educazione e istruzione  con  modalita'  adeguate  ai
          tempi e agli stili di sviluppo  e  di  apprendimento  delle
          bambine e dei bambini nella  fascia  di  eta'  considerata.
          Esse sono aggregate, di norma, alle scuole  per  l'infanzia
          statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; 
              c) servizi integrativi che concorrono all'educazione  e
          alla cura delle  bambine  e  dei  bambini  e  soddisfano  i
          bisogni delle famiglie in modo flessibile  e  diversificato
          sotto il profilo  strutturale  ed  organizzativo.  Essi  si
          distinguono in: 
              1. spazi gioco, che  accolgono  bambine  e  bambini  da
          dodici a trentasei mesi di  eta'  affidati  a  uno  o  piu'
          educatori in modo continuativo in un  ambiente  organizzato
          con finalita' educative, di cura e di socializzazione,  non
          prevedono il servizio di mensa e consentono  una  frequenza
          flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; 
              2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine
          e bambini dai primi  mesi  di  vita  insieme  a  un  adulto
          accompagnatore,  offrono  un   contesto   qualificato   per
          esperienze di  socializzazione,  apprendimento  e  gioco  e
          momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
          dell'educazione e della genitorialita',  non  prevedono  il
          servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; 
              3. servizi educativi in contesto domiciliare,  comunque
          denominati e gestiti, che accolgono bambine  e  bambini  da
          tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro
          educazione e cura.  Essi  sono  caratterizzati  dal  numero
          ridotto di bambini affidati a uno o piu' educatori in  modo
          continuativo. 
              4. I servizi  educativi  per  l'infanzia  sono  gestiti
          dagli Enti locali in forma diretta o  indiretta,  da  altri
          enti pubblici o da soggetti privati; le  sezioni  primavera
          possono essere gestite anche dallo Stato. 
              5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo  1  del
          decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e  all'articolo
          2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20  marzo
          2009, n. 89, assume una  funzione  strategica  nel  Sistema
          integrato  di  educazione  e  di  istruzione  operando   in
          continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
          primo ciclo di istruzione. Essa,  nell'ambito  dell'assetto
          ordinamentale  vigente   e   nel   rispetto   delle   norme
          sull'autonomia  scolastica  e  sulla  parita'   scolastica,
          tenuto conto delle vigenti  Indicazioni  nazionali  per  il
          curricolo della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di
          istruzione,  accoglie  le  bambine  e  i  bambini  di  eta'
          compresa tra i tre ed i sei anni.» 
              «Art. 8 Piano di azione nazionale  pluriennale  per  la
          promozione  del  Sistema  integrato  di  educazione  e   di
          istruzione 
              1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto,  adotta  un  Piano  di  azione
          nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente,
          estenda,  in  relazione  alle  risorse  del  Fondo  di  cui
          all'articolo 12 e a eventuali  ulteriori  risorse  messe  a
          disposizione  dagli  altri  enti  interessati,  il  Sistema
          integrato  di  educazione  e  di  istruzione  su  tutto  il
          territorio nazionale, anche attraverso il superamento della
          fase  sperimentale   delle   sezioni   primavera   di   cui
          all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296, mediante la loro graduale stabilizzazione  e  il  loro
          progressivo potenziamento, con l'obiettivo di  escludere  i
          servizi educativi per l'infanzia  dai  servizi  pubblici  a
          domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge
          28 febbraio 1983, n.  55,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. 
              2. Il Piano di azione nazionale  pluriennale  definisce
          la destinazione delle risorse finanziarie  disponibili  per
          il consolidamento, l'ampliamento e  la  qualificazione  del
          Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base  di
          indicatori di  evoluzione  demografica  e  di  riequilibrio
          territoriale di cui al comma  4  dell'articolo  12,  tenuto
          conto degli obiettivi strategici di cui  all'articolo  4  e
          sostenendo gli interventi in atto e  in  programmazione  da
          parte  degli  Enti  locali  nella  gestione   dei   servizi
          educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia. 
              3. Il Piano di  azione  nazionale  pluriennale,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e'
          adottato con deliberazione del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca. 
              4.  Gli  interventi  previsti  dal  Piano   di   azione
          nazionale  pluriennale  sono  attuati,  in  riferimento   a
          ciascuno  degli  enti  destinatari  e  a   ciascuna   delle
          specifiche iniziative, in base all'effettivo  concorso,  da
          parte dell'ente medesimo, al finanziamento  del  fabbisogno
          mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto
          di rispettiva competenza.» 
              «Art. 12 Finalita'  e  criteri  di  riparto  del  Fondo
          nazionale per il  Sistema  integrato  di  educazione  e  di
          istruzione 
              1. Per la progressiva attuazione del  Piano  di  azione
          nazionale  pluriennale  per  la  promozione   del   Sistema
          integrato di  educazione  e  di  istruzione  e'  istituito,
          presso il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, il Fondo nazionale per il Sistema  integrato
          di  educazione  e  di  istruzione,  da  ripartire  per   le
          finalita' previste dal presente decreto. 
              2. Il Fondo nazionale finanzia: 
              a) interventi di  nuove  costruzioni,  ristrutturazione
          edilizia,    restauro    e    risanamento     conservativo,
          riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza
          meccanica e in  caso  d'incendio,  risparmio  energetico  e
          fruibilita' di stabili, di proprieta' delle Amministrazioni
          pubbliche; 
              b) quota parte delle  spese  di  gestione  dei  servizi
          educativi per l'infanzia e delle scuole  dell'infanzia,  in
          considerazione dei loro costi e della loro qualificazione; 
              c) la formazione continua  in  servizio  del  personale
          educativo e docente, in coerenza con  quanto  previsto  dal
          Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107  del
          2015,  e  la  promozione   dei   coordinamenti   pedagogici
          territoriali; 
              3. Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della
          ricerca, fatte salve le  competenze  delle  Regioni,  delle
          Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  Enti
          locali, di cui agli articoli 117 e 118 della  Costituzione,
          promuove, un'intesa in sede di Conferenza unificata di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma
          1,   in   considerazione   della    compartecipazione    al
          finanziamento del Sistema  integrato  di  educazione  e  di
          istruzione da parte di Stato, Regioni, Province autonome di
          Trento e di Bolzano e Enti locali. 
              4. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sulla base del  numero  di  iscritti,  della
          popolazione di eta' compresa tra  zero  e  sei  anni  e  di
          eventuali esigenze di  riequilibrio  territoriale,  nonche'
          dei bisogni effettivi dei territori e della loro  capacita'
          massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse  del
          Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento
          della programmazione regionale dei  servizi  educativi  per
          l'infanzia  e  delle  scuole  dell'infanzia,  operando   la
          ripartizione delle risorse tra le Regioni. Le risorse  sono
          erogate dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca direttamente ai Comuni previa  programmazione
          regionale, sulla base delle richieste  degli  Enti  locali,
          con priorita' per  i  Comuni  privi  o  carenti  di  scuole
          dell'infanzia   statale,   al   fine   di   garantire    il
          soddisfacimento   dei    fabbisogni    effettivi    e    la
          qualificazione  del  Sistema  integrato  di  educazione  ed
          istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali: 
              a) la partecipazione delle famiglie; 
              b)  la  dotazione  di  personale  educativo   tale   da
          sostenere la  cura  e  l'educazione  delle  bambine  e  dei
          bambini in relazione al loro numero ed  eta'  e  all'orario
          dei servizi educativi per l'infanzia; 
              c) i tempi di compresenza  tra  educatori  nei  servizi
          educativi  per  l'infanzia  e  tra  docenti  nella   scuola
          dell'infanzia,  tali  da   promuovere   la   qualificazione
          dell'offerta formativa; 
              d) la formazione  continua  in  servizio  di  tutto  il
          personale dei servizi  educativi  per  l'infanzia  e  delle
          scuole dell'infanzia; 
              e) la funzione di coordinamento pedagogico; 
              f) la promozione della sicurezza e del benessere  delle
          bambine e dei bambini; 
              g) le modalita' di organizzazione degli  spazi  interni
          ed esterni e la  ricettivita'  dei  servizi  educativi  per
          l'infanzia e delle  scuole  dell'infanzia,  che  consentano
          l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini. 
              5. Con intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  possono  essere  concordate  le  risorse,  anche  con
          interventi  graduali,  a  carico   dei   diversi   soggetti
          istituzionali,  al  fine  di  raggiungere   gli   obiettivi
          strategici di cui all'articolo 4, fatte salve le risorse di
          personale, definite, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  64
          della legge n. 107  del  2015,  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, nonche' delle risorse finanziarie previste
          a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale. 
              6.  Per  le  scuole   dell'infanzia,   la   progressiva
          generalizzazione  dell'offerta  e'  perseguita  tramite  la
          gestione diretta delle scuole statali e  il  sistema  delle
          scuole paritarie, come previsto dalla legge 10 marzo  2000,
          n. 62. 
              7. Per attuare gli obiettivi del Sistema  integrato  di
          educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene
          assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte
          delle  risorse  professionali  definite  dalla  tabella  1,
          allegata  alla  legge  13  luglio  2015  n.  107,  relativa
          all'organico di potenziamento. La disposizione  di  cui  al
          presente comma non deve determinare esuberi nell'ambito dei
          ruoli regionali.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  10
          marzo 2000, n.  62  (Norme  per  la  parita'  scolastica  e
          disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione): 
              «Art. 1 
              1. Il sistema nazionale di istruzione,  fermo  restando
          quanto previsto  dall'articolo  33,  secondo  comma,  della
          Costituzione, e' costituito dalle scuole  statali  e  dalle
          scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica
          individua   come   obiettivo    prioritario    l'espansione
          dell'offerta formativa e  la  conseguente  generalizzazione
          della  domanda  di  istruzione  dall'infanzia  lungo  tutto
          l'arco della vita. 
              2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti
          degli  ordinamenti  vigenti,  in  particolare  per   quanto
          riguarda  l'abilitazione  a  rilasciare  titoli  di  studio
          aventi  valore  legale,  le  istituzioni  scolastiche   non
          statali, comprese quelle degli enti locali, che, a  partire
          dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
          generali dell'istruzione,  sono  coerenti  con  la  domanda
          formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
          di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6. 
              3. Alle scuole paritarie private  e'  assicurata  piena
          liberta' per quanto  concerne  l'orientamento  culturale  e
          l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
          educativo della scuola,  l'insegnamento  e'  improntato  ai
          principi  di  liberta'  stabiliti  dalla  Costituzione.  Le
          scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
          chiunque, accettandone il progetto educativo,  richieda  di
          iscriversi,  compresi  gli  alunni  e  gli   studenti   con
          handicap.  Il   progetto   educativo   indica   l'eventuale
          ispirazione di carattere culturale o  religioso.  Non  sono
          comunque  obbligatorie  per   gli   alunni   le   attivita'
          extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad
          una determinata ideologia o confessione religiosa. 
              4. La parita' e' riconosciuta alle scuole  non  statali
          che ne fanno richiesta e  che,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti, si impegnano espressamente a dare  attuazione  a
          quanto previsto dai commi 2 e 3: 
              a) un progetto educativo  in  armonia  con  i  principi
          della  Costituzione;  un   piano   dell'offerta   formativa
          conforme agli  ordinamenti  e  alle  disposizioni  vigenti;
          attestazione  della  titolarita'  della   gestione   e   la
          pubblicita' dei bilanci; 
              b) la disponibilita' di locali, arredi  e  attrezzature
          didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle  norme
          vigenti; 
              c)  l'istituzione  e  il  funzionamento  degli   organi
          collegiali improntati alla partecipazione democratica; 
              d) l'iscrizione alla scuola per tutti  gli  studenti  i
          cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso  di
          un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che
          essi intendono frequentare; 
              e) l'applicazione delle norme  vigenti  in  materia  di
          inserimento di studenti con handicap  o  in  condizioni  di
          svantaggio; 
              f) l'organica costituzione di corsi completi: non  puo'
          essere riconosciuta la parita' a singole classi, tranne che
          in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare
          dalla prima classe; 
              g)   personale   docente   fornito   del   titolo    di
          abilitazione; 
              h)  contratti  individuali  di  lavoro  per   personale
          dirigente  e  insegnante   che   rispettino   i   contratti
          collettivi nazionali di settore. 
              4-bis. Ai fini di cui  al  comma  4  il  requisito  del
          titolo  di  abilitazione  deve   essere   conseguito,   dal
          personale in servizio alla data di entrata in vigore  della
          presente legge presso le scuole secondarie che chiedono  il
          riconoscimento, al termine dell'anno  accademico  in  corso
          alla data di conclusione su tutto il  territorio  nazionale
          della prima procedura concorsuale per titoli ed  esami  che
          verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per
          il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia
          riconosciute paritarie si applica l' articolo 334 del testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine  e  grado,
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
              5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3  sono  soggette
          alla valutazione dei processi e degli esiti  da  parte  del
          sistema  nazionale  di  valutazione  secondo  gli  standard
          stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali  istituzioni,  in
          misura  non  superiore  a  un  quarto   delle   prestazioni
          complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
          personale  docente  purche'  fornito  di  relativi   titoli
          scientifici  e  professionali  ovvero  ricorrere  anche   a
          contratti di prestazione d'opera di personale  fornito  dei
          necessari requisiti. 
              6.  Il  Ministero  della  pubblica  istruzione  accerta
          l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per  il
          riconoscimento della parita'. 
              7. Alle scuole non statali che non  intendano  chiedere
          il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le
          disposizioni di cui alla parte II, titolo  VIII  del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine  e  grado,
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
              8. Alle scuole paritarie,  senza  fini  di  lucro,  che
          abbiano i requisiti di  cui  all'articolo  10  del  decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  e'  riconosciuto  il
          trattamento   fiscale   previsto   dallo   stesso   decreto
          legislativo n. 460 del 1997 e successive modificazioni. 
              9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo  studio
          e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali  e
          paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e  nella
          successiva frequenza della scuola secondaria e  nell'ambito
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12,  lo  Stato
          adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni
          e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  da
          utilizzare a sostegno della spesa sostenuta  e  documentata
          dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione  di
          borse di studio di pari importo eventualmente differenziate
          per  ordine  e  grado  di  istruzione.  Con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su  proposta
          del  Ministro  della  pubblica  istruzione  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali
          somme tra le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano  e  per  l'individuazione   dei   beneficiari,   in
          relazione alle  condizioni  reddituali  delle  famiglie  da
          determinare  ai  sensi  dell'articolo  27  della  legge  23
          dicembre  1998,  n.  448,  nonche'  le  modalita'  per   la
          fruizione dei  benefici  e  per  la  indicazione  del  loro
          utilizzo. 
              10. I  soggetti  aventi  i  requisiti  individuati  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 9 possono  fruire  della  borsa  di  studio  mediante
          detrazione di  una  somma  equivalente  dall'imposta  lorda
          riferita all'anno in cui la spesa e'  stata  sostenuta.  Le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          disciplinano le modalita' con  le  quali  sono  annualmente
          comunicati al Ministero delle finanze e  al  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  i
          dati relativi ai soggetti  che  intendono  avvalersi  della
          detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio  e
          della programmazione economica provvede  al  corrispondente
          versamento delle somme occorrenti all'entrata del  bilancio
          dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
          stanziate ai sensi del comma 12. 
              11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente  a
          favore delle famiglie in condizioni  svantaggiate.  Restano
          fermi gli interventi di competenza di  ciascuna  regione  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano  in  materia
          di diritto allo studio. 
              12. Per le finalita' di cui ai commi  9,  10  e  11  e'
          autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
          di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. 
              13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
          quello in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  gli  stanziamenti  iscritti  alle  unita'
          previsionali di base 3.1.2.1  e  10.1.2.1  dello  stato  di
          previsione del Ministero  della  pubblica  istruzione  sono
          incrementati,  rispettivamente,  della  somma  di  lire  60
          miliardi per  contributi  per  il  mantenimento  di  scuole
          elementari parificate e della somma di  lire  280  miliardi
          per spese di partecipazione alla realizzazione del  sistema
          prescolastico integrato. 
              14. E' autorizzata,  a  decorrere  dall'anno  2000,  la
          spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli  interventi  di
          sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e
          successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
          accolgono alunni con handicap. 
              15.  All'onere  complessivo  di   lire   347   miliardi
          derivante  dai  commi  13  e  14   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000
          e 2001 dello stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio
          triennale 1999-2001, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente "Fondo speciale" dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  allo   scopo
          parzialmente  utilizzando  quanto  a  lire   327   miliardi
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della   pubblica
          istruzione e quanto a  lire  20  miliardi  l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 
              16. All'onere derivante dall'attuazione  dei  commi  9,
          10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi  per  l'anno  2000  e
          lire 300 miliardi per l'anno  2001,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione delle proiezioni  per  gli  stessi
          anni dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
          triennale 1999-2001, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente "Fondo speciale" dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  allo   scopo
          parzialmente utilizzando quanto a  lire  100  miliardi  per
          l'anno  2000  e  lire   70   miliardi   per   l'anno   2001
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
          quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti  e  della  navigazione,
          quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130  miliardi  per
          il  2001  l'accantonamento  relativo  al  Ministero   della
          pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede
          ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
          5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
              17. Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»