Art. 234
Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione
scolastica
1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il
supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per
la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei
relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il
personale scolastico, nonche' per il supporto alla gestione giuridica
ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie
dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Gli
interventi di cui al periodo precedente riguardano anche
l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali
centrali e periferiche. Il Ministero dell'istruzione affida la
realizzazione del sistema informativo alla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere
sulle risorse del Programma operativo nazionale « Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento », riferito al periodo di
programmazione 2014/2020 a titolarita' del Ministero dell'istruzione,
di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17
dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa
programmazione.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 83 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 83 Efficienza dell'amministrazione finanziaria
1. - 14. Omissis
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383
terzo comma, del codice civile.
Omissis.»