Art. 234 
 
Misure per il sistema  informativo  per  il  supporto  all'istruzione
                             scolastica 
 
  1. Al fine di realizzare un sistema informativo  integrato  per  il
supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione  scolastica,  per
la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi  multidimensionale  dei
relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per  il
personale scolastico, nonche' per il supporto alla gestione giuridica
ed economica del predetto personale anche  attraverso  le  tecnologie
dell'intelligenza artificiale e  per  la  didattica  a  distanza,  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  Gli
interventi  di   cui   al   periodo   precedente   riguardano   anche
l'organizzazione e  il  funzionamento  delle  strutture  ministeriali
centrali  e  periferiche.  Il  Ministero  dell'istruzione  affida  la
realizzazione  del  sistema  informativo   alla   societa'   di   cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1  si  provvede  a  valere
sulle risorse del Programma operativo nazionale «  Per  la  scuola  -
competenze e ambienti per l'apprendimento », riferito al  periodo  di
programmazione 2014/2020 a titolarita' del Ministero dell'istruzione,
di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952  del  17
dicembre  2014,  in  coerenza  con  quanto  previsto   dalla   stessa
programmazione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 83 del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              «Art. 83 Efficienza dell'amministrazione finanziaria 
              1. - 14. Omissis 
              15. Al fine di garantire la continuita' delle  funzioni
          di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e  finanziari,
          i diritti dell'azionista della  societa'  di  gestione  del
          sistema  informativo  dell'amministrazione  finanziaria  ai
          sensi dell'articolo 22, comma 4, della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
          delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  7,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede  agli  atti
          conseguenti  in  base  alla  legislazione   vigente.   Sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili   con   il
          presente comma. Il consiglio di  amministrazione,  composto
          di cinque componenti, e' conseguentemente  rinnovato  entro
          il 30 giugno 2008  senza  applicazione  dell'articolo  2383
          terzo comma, del codice civile. 
          Omissis.»