Art. 230 
 
                  Incremento posti concorsi banditi 
 
  1.  Il  numero  dei  posti  destinati  alla  procedura  concorsuale
straordinaria di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  29  ottobre
2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla  legge  20  dicembre
2019, n. 159, viene  elevato  a  trentaduemila.  A  tal  fine,  fermo
restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato
decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo  dei  vincitori
possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per  cui
e' stata bandita la procedura con decreto del Capo  del  Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione del  Ministero
dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 510,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti  salvi  tutti  gli
effetti, anche successivamente all'anno  scolastico  2022/2023,  sino
all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori. 
  2.  Il  numero  dei  posti  destinati  alla  procedura  concorsuale
ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera  d),  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e'  incrementato  complessivamente
di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il  limite  annuale  di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29  ottobre  2019,  n.
126, convertito con modificazioni dalla legge 20  dicembre  2019,  n.
159, le immissioni in ruolo dei vincitori  possono  essere  disposte,
per le regioni e classi di concorso  per  cui  e'  stata  bandita  la
procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema  educativo
di istruzione e di  formazione,  del  Ministero  dell'istruzione,  21
aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  28  aprile
2020, n. 34, di  cui  sono  fatti  salvi  tutti  gli  effetti,  anche
successivamente all'anno scolastico 2021/2022, sino all'assunzione di
tutti i vincitori. All'onere di cui al presente articolo,  pari  a  4
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265.