Art. 147 
 
Attivita'   disciplinate.   Vigilanza   (direttiva   59/2013/EURATOM,
  articolo 1, comma 1, articolo 104;  decreto  legislativo  17  marzo
  1995, n. 230, articolo 97). 
 
  1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle  attivita'
che comunque espongono  la  popolazione  ai  rischi  derivanti  dalle
radiazioni ionizzanti. 
  2. La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero  della
salute che si avvale degli organi del servizio sanitario nazionale. 
  3. La vigilanza  per  la  tutela  sanitaria  della  popolazione  si
esercita su tutte le sorgenti di radiazioni  ionizzanti  al  fine  di
prevenire,  secondo  i  principi  generali  di  cui  all'articolo  1,
esposizioni  della  popolazione  e   contaminazioni   delle   matrici
ambientali, delle sostanze alimentari e  delle  bevande,  a  uso  sia
umano che animale, o di altre matrici rilevanti. 
  4. La vigilanza di cui al comma  3  e'  esercitata  attraverso  gli
organi del servizio sanitario nazionale  competenti  per  territorio,
che collaborano con  gli  altri  competenti  organismi  regionali,  e
attraverso l'ISIN.