Art. 150 
 
Disposizioni  particolari  per   i   rifiuti   radioattivi   (decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 102) 
 
  1. Chiunque esercita  un'attivita'  soggetta  al  presente  decreto
adotta  le  misure  necessarie  affinche'  la  gestione  dei  rifiuti
radioattivi avvenga nel rispetto  delle  specifiche  norme  di  buona
tecnica  e  delle  eventuali  prescrizioni  tecniche  contenute   nei
provvedimenti autorizzativi, al fine di evitare rischi di esposizione
degli individui della popolazione. 
  2. Fermi restando i provvedimenti contingibili e urgenti  a  tutela
della salute pubblica, dei lavoratori e  dell'ambiente,  e'  facolta'
del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, e
del Ministero della salute, nell'ambito delle rispettive competenze e
fornendosi  reciproche  informazioni,  sentito  l'ISIN,  nonche'   le
autorita' individuate agli articoli 52, comma 1, e 54, comma  3,  nel
caso delle attivita'  di  cui  agli  stessi  articoli  52  e  54,  di
prescrivere  l'adozione  di  adeguati  dispositivi  e  provvedimenti,
nonche'  di  ulteriori  mezzi  di  rilevamento  e  di   sorveglianza,
necessari ai fini della protezione sanitaria,  in  particolare  nelle
aree ove coesistono piu' fonti di rifiuti radioattivi.