Art. 151 
 
Protezione operativa degli individui  della  popolazione  -  Obblighi
  degli esercenti (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 65,  comma  1,
  articolo 68; decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  articolo
  103). 
 
  1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo  148,
chiunque,  nell'ambito  delle  attivita'  disciplinate  dal  presente
decreto che comportano l'obbligo della sorveglianza fisica,  produce,
tratta, manipola, utilizza, ha  in  deposito  materie  radioattive  o
comunque detiene apparecchi contenenti  dette  materie,  o  smaltisce
rifiuti  radioattivi  ovvero   impiega   apparecchi   generatori   di
radiazioni ionizzanti, provvede a  far  effettuare  e  registrare  le
valutazioni preventive e in corso di esercizio  di  cui  all'articolo
130, comma 9. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre,  a  seconda  del  tipo  o
della entita' del rischio: 
    a) effettuano o fanno effettuare la  valutazione  preventiva  del
sito proposto per le nuove installazioni dal  punto  di  vista  della
protezione  contro   esposizioni   o   contaminazioni   che   possano
interessare il sottosuolo dell'installazione e l'ambiente esterno  al
suo perimetro, tenendo conto del contesto ambientale, che include  le
pertinenti  condizioni  demografiche,  meteoclimatiche,   geologiche,
idrologiche  ed  ambientali   nelle   quali   le   installazioni   si
inseriscono; 
    b) provvedono al collaudo dei sistemi che sono volti a  garantire
un'adeguata protezione contro qualsiasi esposizione o  contaminazione
radioattiva  che  puo'   uscire   dal   perimetro   dell'impianto   o
contaminazione radioattiva che puo'  estendersi  al  suolo  adiacente
all'installazione,     ai     fini      dell'avvio      all'esercizio
dell'installazione; 
    c) predispongono dei programmi per lo smaltimento degli effluenti
radioattivi; 
    d) predispongono misure di controllo  dell'accesso  di  individui
della popolazione all'impianto; 
    e) verificano l'efficacia periodica dei  dispositivi  tecnici  di
protezione; 
    f) verificano le apparecchiature di misurazione della esposizione
e della contaminazione; 
    g) provvedono alla valutazione delle contaminazioni  radioattive,
con indicazione della natura, dello  stato  fisico  e  chimico  delle
materie  radioattive  e  della  loro  concentrazione  nelle   matrici
ambientali e delle dosi che interessano l'individuo rappresentativo. 
  3. Le valutazioni delle dosi dell'individuo rappresentativo di  cui
al comma 2, lettera g) comportano: 
    a) la valutazione delle esposizioni esterne,  con  l'indicazione,
se del caso, del tipo e della qualita' delle radiazioni; 
    b)   la   valutazione   dell'esposizione   interna   a    seguito
dell'inalazione  o  ingestione  di   radionuclidi,   specificando   i
radionuclidi inclusi nella valutazione  e  il  loro  stato  fisico  e
chimico, tramite la determinazione delle concentrazioni di  attivita'
di detti  radionuclidi  nell'atmosfera,  negli  alimenti,  nell'acqua
potabile e nelle matrici ambientali incluse nella valutazione; 
    c) la stima della dose  all'individuo  rappresentativo  derivante
dallo  smaltimento  nell'ambiente  dei  rifiuti,  solidi,  liquidi  o
aeriformi; 
    d) la predisposizione degli  opportuni  mezzi  di  rilevamento  e
sorveglianza, atti a consentire la verifica del rispetto dei  livelli
di smaltimento definiti con lo studio di cui al comma 2, lettera  a),
delle  eventuali  prescrizioni  autorizzative  o   dei   livelli   di
allontanamento di cui all'articolo 54; 
  4. La registrazione delle valutazioni di cui al  comma  3,  lettere
a), b) e c), e delle relative misurazioni effettuate,  devono  essere
rese disponibili alle autorita' di vigilanza. 
  5. Le valutazioni di cui al comma 3, lettera  c),  sono  effettuate
sulla base delle norme di  buona  tecnica,  delle  raccomandazioni  e
degli orientamenti tecnici forniti dalla  Commissione  europea  o  da
organismi internazionali o, ove disponibili, secondo  guide  tecniche
emanate dall'ISIN ai sensi dell'articolo 236. 
  6. Le  informazioni  relative  alle  stime  di  dose  all'individuo
rappresentativo derivanti dalle valutazioni di cui al  comma  3  sono
trasmesse  all'ISIN,  anche  ai  fini  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 154, secondo modalita' stabilite dallo  stesso,  e  sono
rese  disponibili  dall'esercente,  su  richiesta,  all'autorita'  di
vigilanza  di  cui  all'articolo  147  e  ai  soggetti  portatori  di
interesse.  Per  le  attivita'  comportanti  la  somministrazione  di
sostanze radioattive a scopo diagnostico o terapeutico  l'obbligo  e'
assolto dalla  trasmissione  della  relazione  prevista  al  punto  4
dell'allegato XIV. 
  7. I provvedimenti e le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 che hanno
carattere di periodicita' devono avere frequenza tale da garantire il
rispetto delle disposizioni di cui agli 147, 148, 149. 
  8. Per le valutazioni previste dal comma 2 lettere a), b)  c),  e),
f), g) e previste dal comma 3  lettere  a),  b),  c)  l'esercente  si
avvale, per quanto di competenza, della  collaborazione  dell'esperto
di radioprotezione.