Art. 152 Controllo sulla radioattivita' ambientale (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 72; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 104). 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 97, nonche' le competenze in materia delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dell'ISIN, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il controllo sulla radioattivita' ambientale e il Ministero della salute esercita il controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale. I ministeri si danno reciproca informazione sull'esito dei controlli effettuati. Il complesso dei controlli e' articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale, i cui dati confluiscono nella banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattivita' ambientale istituita ai sensi dell'articolo 104, del decreto legislativo n. 230 del 1995. 2. La gestione delle reti uniche regionali e' effettuata dalle singole regioni, secondo le direttive impartite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni, per l'effettuazione dei prelievi e delle misure, si avvalgono, anche attraverso forme consortili tra le regioni stesse, delle strutture pubbliche idoneamente attrezzate. Le direttive dei ministeri riguardano anche la standardizzazione e l'intercalibrazione dei metodi e delle tecniche di campionamento e misura. 3. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure effettuati da istituti, enti e organismi idoneamente attrezzati. 4. Per assicurare l'omogeneita' dei criteri di rilevamento e delle modalita' di esecuzione dei prelievi e delle misure, relativi alle reti nazionali ai fini dell'interpretazione integrata dei dati rilevati, nonche' per gli effetti dell'articolo 35 del Trattato istitutivo della CEEA, sono affidate all'ISIN le funzioni di coordinamento tecnico. A tal fine l'ISIN, sulla base delle direttive in materia, emanate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi di cui sopra, riguardanti la radioattivita' dell'atmosfera, delle acque, del suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle altre matrici rilevanti, seguendo le modalita' di esecuzione e promuovendo criteri di normalizzazione e di intercalibrazione; b) promuove l'installazione di stazioni di prelevamento di campioni e l'effettuazione delle relative misure di radioattivita', quando cio' sia necessario per il completamento di un'organica rete di rilevamento su scala nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi e risorse, anche finanziarie; c) trasmette, in ottemperanza all'articolo 36 del Trattato istitutivo della CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti effettuati. 5. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ISIN provvede inoltre alla diffusione dei risultati delle misure effettuate. 6. La rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concorre autonomamente al sistema di reti nazionali.
Note all'art. 152: - Il testo dell'articolo 104, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O., cosi' recita: «Art. 104 (Controllo sulla radioattivita' ambientale). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 54, nonche' le competenze in materia delle regioni, delle province autonome e dell'ANPA, il controllo sulla radioattivita' ambientale e' esercitato dal Ministero dell'ambiente; il controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano ed animale e' esercitato dal Ministero della sanita'. I ministeri si danno reciproca informazione sull'esito dei controlli effettuati. Il complesso dei controlli e' articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale. 2. La gestione delle reti uniche regionali e' effettuata dalle singole regioni, secondo le direttive impartite dal Ministero della sanita' e dal Ministero dell'ambiente. Le regioni, per l'effettuazione dei prelievi e delle misure, debbono avvalersi, anche attraverso forme consortili tra le regioni stesse, delle strutture pubbliche idoneamente attrezzate. Le direttive dei ministeri riguardano anche la standardizzazione e l'intercalibrazione dei metodi e delle tecniche di campionamento e misura. 3. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure effettuati da istituti, enti ed organismi idoneamente attrezzati. 4. Per assicurare l'omogeneita' dei criteri di rilevamento e delle modalita' di esecuzione dei prelievi e delle misure, relativi alle reti nazionali ai fini dell'interpretazione integrata dei dati rilevati, nonche' per gli effetti dell'articolo 35 del Trattato istitutivo della CEEA, sono affidate all'ANPA le funzioni di coordinamento tecnico. A tal fine l'ANPA, sulla base delle direttive in materia, emanate dal Ministero della sanita' e dal Ministero dell'ambiente: a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi di cui sopra, riguardanti la radioattivita' dell'atmosfera, delle acque, del suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle altre matrici rilevanti, seguendo le modalita' di esecuzione e promuovendo criteri di normalizzazione e di intercalibrazione; b) promuove l'installazione di stazioni di prelevamento di campioni e l'effettuazione delle relative misure di radioattivita', quando cio' sia necessario per il completamento di un'organica rete di rilevamento su scala nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi e risorse, anche finanziarie; c) trasmette, in ottemperanza all'articolo 36 del Trattato istitutivo della CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti effettuati. 5. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ANPA provvede inoltre alla diffusione dei risultati delle misure effettuate. 6. La rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 13 maggio 1961, n. 469, concorre autonomamente al sistema di reti nazionali.». - Il testo degli articoli 35 e 36 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica (CEEA), approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, n. 1203, cosi' recita: «Art. 35. Ciascuno Stato membro provvede agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattivita' dell'atmosfera, delle acque e del suolo, come anche al controllo sull'osservanza delle norme fondamentali. La Commissione ha il diritto di accedere agli impianti di controllo e puo' verificarne il funzionamento e l'efficacia.». «Art. 36. Le informazioni relative ai controlli contemplati dall'articolo 35 sono regolarmente comunicate dalle autorita' competenti alla Commissione, per renderla edotta del grado di radioattivita' di cui la popolazione possa eventualmente risentire.». - Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80, S.O.