Art. 152 
 
Controllo sulla radioattivita' ambientale (direttiva 59/2013/EURATOM,
  articolo 72; decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  articolo
  104). 
 
  1. Fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  97,  nonche'  le
competenze in materia  delle  Regioni,  delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano e dell'ISIN,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare  esercita  il  controllo  sulla
radioattivita' ambientale e il Ministero  della  salute  esercita  il
controllo sugli alimenti e bevande per consumo  umano  e  animale.  I
ministeri si danno reciproca informazione  sull'esito  dei  controlli
effettuati. Il complesso dei  controlli  e'  articolato  in  reti  di
sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale, i  cui  dati
confluiscono nella banca dati della rete  nazionale  di  sorveglianza
della radioattivita' ambientale istituita ai sensi dell'articolo 104,
del decreto legislativo n. 230 del 1995. 
  2. La gestione delle reti  uniche  regionali  e'  effettuata  dalle
singole regioni, secondo le direttive impartite dal  Ministero  della
salute e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare. Le  regioni,  per  l'effettuazione  dei  prelievi  e  delle
misure, si  avvalgono,  anche  attraverso  forme  consortili  tra  le
regioni stesse, delle strutture pubbliche idoneamente attrezzate.  Le
direttive dei  ministeri  riguardano  anche  la  standardizzazione  e
l'intercalibrazione dei metodi e delle tecniche  di  campionamento  e
misura. 
  3. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti  e  delle  misure
effettuati da istituti, enti e organismi idoneamente attrezzati. 
  4. Per assicurare l'omogeneita' dei criteri di rilevamento e  delle
modalita' di esecuzione dei prelievi e delle  misure,  relativi  alle
reti  nazionali  ai  fini  dell'interpretazione  integrata  dei  dati
rilevati, nonche' per  gli  effetti  dell'articolo  35  del  Trattato
istitutivo  della  CEEA,  sono  affidate  all'ISIN  le  funzioni   di
coordinamento tecnico. A tal fine l'ISIN, sulla base delle  direttive
in materia, emanate  dal  Ministero  della  salute  e  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: 
    a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi
di cui sopra, riguardanti  la  radioattivita'  dell'atmosfera,  delle
acque, del suolo, delle sostanze alimentari e bevande e  delle  altre
matrici rilevanti, seguendo le modalita' di esecuzione e  promuovendo
criteri di normalizzazione e di intercalibrazione; 
    b)  promuove  l'installazione  di  stazioni  di  prelevamento  di
campioni e l'effettuazione delle relative misure  di  radioattivita',
quando cio' sia necessario per il completamento di  un'organica  rete
di rilevamento su scala  nazionale,  eventualmente  contribuendo  con
mezzi e risorse, anche finanziarie; 
    c)  trasmette,  in  ottemperanza  all'articolo  36  del  Trattato
istitutivo  della  CEEA,  le  informazioni  relative  ai  rilevamenti
effettuati. 
  5. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ISIN provvede  inoltre
alla diffusione dei risultati delle misure effettuate. 
  6. La rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno  ai  sensi
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concorre  autonomamente
al sistema di reti nazionali. 
 
          Note all'art. 152: 
              - Il testo dell'articolo 104, del  decreto  legislativo
          17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione  delle  direttive
          89/618/Euratom,       90/641/Euratom,        96/29/Euratom,
          2006/117/Euratom  in  materia  di  radiazioni   ionizzanti,
          2009/71/Euratom in  materia  di  sicurezza  nucleare  degli
          impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di  gestione
          sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti  radioattivi
          derivanti da attivita' civili,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 104 (Controllo sulla radioattivita'  ambientale).
          - 1.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  54,
          nonche' le  competenze  in  materia  delle  regioni,  delle
          province  autonome  e   dell'ANPA,   il   controllo   sulla
          radioattivita'  ambientale  e'  esercitato  dal   Ministero
          dell'ambiente; il controllo sugli alimenti  e  bevande  per
          consumo umano ed animale e' esercitato dal Ministero  della
          sanita'.  I  ministeri  si  danno  reciproca   informazione
          sull'esito  dei  controlli  effettuati.  Il  complesso  dei
          controlli e' articolato in reti di sorveglianza regionale e
          reti di sorveglianza nazionale. 
              2.  La  gestione  delle  reti   uniche   regionali   e'
          effettuata dalle  singole  regioni,  secondo  le  direttive
          impartite dal  Ministero  della  sanita'  e  dal  Ministero
          dell'ambiente. Le regioni, per l'effettuazione dei prelievi
          e delle misure, debbono avvalersi, anche  attraverso  forme
          consortili tra le regioni stesse, delle strutture pubbliche
          idoneamente  attrezzate.   Le   direttive   dei   ministeri
          riguardano anche la standardizzazione e l'intercalibrazione
          dei metodi e delle tecniche di campionamento e misura. 
              3. Le reti nazionali si  avvalgono  dei  rilevamenti  e
          delle misure effettuati  da  istituti,  enti  ed  organismi
          idoneamente attrezzati. 
              4.  Per  assicurare  l'omogeneita'   dei   criteri   di
          rilevamento e delle modalita' di esecuzione dei prelievi  e
          delle  misure,  relativi  alle  reti  nazionali   ai   fini
          dell'interpretazione integrata dei dati  rilevati,  nonche'
          per gli effetti dell'articolo 35  del  Trattato  istitutivo
          della  CEEA,  sono  affidate  all'ANPA   le   funzioni   di
          coordinamento tecnico. A tal fine l'ANPA, sulla base  delle
          direttive in materia, emanate dal Ministero della sanita' e
          dal Ministero dell'ambiente: 
                a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti
          o organismi di cui  sopra,  riguardanti  la  radioattivita'
          dell'atmosfera, delle  acque,  del  suolo,  delle  sostanze
          alimentari e  bevande  e  delle  altre  matrici  rilevanti,
          seguendo le modalita' di esecuzione e  promuovendo  criteri
          di normalizzazione e di intercalibrazione; 
                b)   promuove   l'installazione   di   stazioni    di
          prelevamento di campioni e l'effettuazione  delle  relative
          misure di radioattivita', quando cio' sia necessario per il
          completamento di un'organica rete di rilevamento  su  scala
          nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi e  risorse,
          anche finanziarie; 
                c) trasmette, in  ottemperanza  all'articolo  36  del
          Trattato istitutivo della CEEA, le informazioni relative ai
          rilevamenti effettuati. 
              5. Per  quanto  attiene  alle  reti  nazionali,  l'ANPA
          provvede inoltre alla diffusione dei risultati delle misure
          effettuate. 
              6.  La  rete   di   allarme   gestita   dal   Ministero
          dell'interno ai sensi della legge 13 maggio 1961,  n.  469,
          concorre autonomamente al sistema di reti nazionali.». 
              - Il testo degli articoli 35  e  36  del  trattato  che
          istituisce  la  Comunita'  europea   dell'energia   atomica
          (CEEA), approvato con legge 14 ottobre 1957,  n.  1203,  n.
          1203, cosi' recita: 
              «Art. 35. Ciascuno Stato membro provvede agli  impianti
          necessari per effettuare il controllo permanente del  grado
          di radioattivita' dell'atmosfera, delle acque e del  suolo,
          come  anche  al  controllo  sull'osservanza   delle   norme
          fondamentali. La Commissione ha il diritto di accedere agli
          impianti di controllo e puo' verificarne il funzionamento e
          l'efficacia.». 
              «Art.  36.  Le  informazioni  relative   ai   controlli
          contemplati dall'articolo 35 sono  regolarmente  comunicate
          dalle autorita' competenti alla Commissione,  per  renderla
          edotta del grado di radioattivita' di  cui  la  popolazione
          possa eventualmente risentire.». 
              - Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  recante
          riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai
          compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma
          dell'articolo 11 della legge 29 luglio  2003,  n.  229,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006,  n.  80,
          S.O.