Art. 153 Particolari disposizioni per i radionuclidi presenti nel corpo umano (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 105). 1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai radionuclidi presenti nel corpo umano a seguito di pratiche mediche o a quelli naturalmente in esso presenti. 2. Nel caso di individui contaminati o portatori di radioattivita' gia' ricoverati presso strutture sanitarie o da esse presi in carico, la protezione sanitaria dei lavoratori e degli individui della popolazione e' garantita dalla struttura medesima, compresa la definizione delle istruzioni e delle norme di comportamento da tenersi dopo la dimissione, che tengono conto dei principi e dei criteri generali di cui all'articolo 158, commi 8 e 9. 3. L'accertamento di contaminazione o presenza di radioattivita' negli individui che non sono ricoverati ne' presi in carico da strutture sanitarie, deve essere tempestivamente comunicato alla ASL competente per territorio che li prende in carico e, se il ricovero non risulta necessario, fornisce loro le istruzioni e norme di comportamento cui attenersi, tenuto conto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 158, commi 9 e 10. 4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria».
Note all'art. 153: - Il testo dell'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", cosi' recita: «Art. 18. 1. Quando la morte e' dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanita', il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorita' sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere e' portatore di radioattivita', la unita' sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.».