Art. 153 
 
Particolari disposizioni per i radionuclidi presenti nel corpo  umano
  (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 105). 
 
  1. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
radionuclidi presenti nel corpo umano a seguito di pratiche mediche o
a quelli naturalmente in esso presenti. 
  2. Nel caso di individui contaminati o portatori di  radioattivita'
gia' ricoverati presso strutture sanitarie o da esse presi in carico,
la protezione  sanitaria  dei  lavoratori  e  degli  individui  della
popolazione  e'  garantita  dalla  struttura  medesima,  compresa  la
definizione delle  istruzioni  e  delle  norme  di  comportamento  da
tenersi dopo la dimissione, che tengono  conto  dei  principi  e  dei
criteri generali di cui all'articolo 158, commi 8 e 9. 
  3. L'accertamento di contaminazione o  presenza  di  radioattivita'
negli individui che non  sono  ricoverati  ne'  presi  in  carico  da
strutture sanitarie, deve essere tempestivamente comunicato alla  ASL
competente per territorio che li prende in carico e, se  il  ricovero
non risulta necessario,  fornisce  loro  le  istruzioni  e  norme  di
comportamento cui attenersi, tenuto  conto  dei  principi  e  criteri
generali di cui all'articolo 158, commi 9 e 10. 
  4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n.  285
recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria». 
 
          Note all'art. 153: 
              - Il testo dell'articolo 18, comma 3, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  10  settembre  1990,  n.  285,
          recante   "Approvazione   del   regolamento   di    polizia
          mortuaria", cosi' recita: 
              «Art. 18. 
              1. Quando la morte e'  dovuta  ad  una  delle  malattie
          infettive-diffusive    comprese    nell'apposito     elenco
          pubblicato  dal  Ministero  della  sanita',  il   cadavere,
          trascorso il periodo di osservazione, deve  essere  deposto
          nella cassa con  gli  indumenti  di  cui  e'  rivestito  ed
          avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 
              2. E' consentito  di  rendere  al  defunto  le  estreme
          onoranze,   osservando   le   prescrizioni   dell'autorita'
          sanitaria, salvo che questa le vieti nella  contingenza  di
          manifestazione epidemica della malattia che ha  causato  la
          morte. 
              3. Quando dalla denuncia della causa di  morte  risulti
          che il cadavere e' portatore di radioattivita',  la  unita'
          sanitaria locale competente dispone che  il  trasporto,  il
          trattamento e la destinazione delle salme siano  effettuati
          osservando le necessarie  misure  protettive  di  volta  in
          volta prescritte  al  fine  di  evitare  la  contaminazione
          ambientale.».