Art. 154 Esposizione della popolazione nel suo insieme (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 106) 1. L'ISIN, in collaborazione con l'INAIL e l'ISS, anche sulla base dei dati forniti dagli organi del SSN competenti per territorio, effettua la stima dei diversi contributi all'esposizione della popolazione derivanti dalle attivita' disciplinate dal presente decreto, salvo quanto previsto al comma 3, dandone annualmente comunicazione al Ministero della salute, anche ai fini delle indicazioni da adottare per mantenere il contributo delle pratiche all'esposizione dell'intera popolazione entro il valore piu' basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali. 2. Ai fini della stima di cui al comma 1, gli organi del SSN competenti per territorio trasmettono i dati in loro possesso all'ISS che li rende disponibili all'INAIL e all'ISIN. 3. La valutazione complessiva delle dosi da esposizioni mediche viene effettuata secondo le modalita' di cui all'articolo 168. 4. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea i risultati delle stime di cui al comma 1.