Art. 154 
 
Esposizione della popolazione nel suo insieme (decreto legislativo 17
                  marzo 1995, n. 230, articolo 106) 
 
  1. L'ISIN, in collaborazione con l'INAIL e l'ISS, anche sulla  base
dei dati forniti dagli organi  del  SSN  competenti  per  territorio,
effettua  la  stima  dei  diversi  contributi  all'esposizione  della
popolazione  derivanti  dalle  attivita'  disciplinate  dal  presente
decreto, salvo  quanto  previsto  al  comma  3,  dandone  annualmente
comunicazione  al  Ministero  della  salute,  anche  ai  fini   delle
indicazioni da adottare per mantenere il  contributo  delle  pratiche
all'esposizione dell'intera popolazione entro il  valore  piu'  basso
ragionevolmente ottenibile, tenuto  conto  dei  fattori  economici  e
sociali. 
  2. Ai fini della stima di cui  al  comma  1,  gli  organi  del  SSN
competenti per territorio trasmettono i dati in loro possesso all'ISS
che li rende disponibili all'INAIL e all'ISIN. 
  3. La valutazione complessiva delle  dosi  da  esposizioni  mediche
viene effettuata secondo le modalita' di cui all'articolo 168. 
  4. Il Ministero della salute comunica alla  Commissione  europea  i
risultati delle stime di cui al comma 1.