Art. 155 
 
Riconoscimento  dei  servizi  di  dosimetria  individuale   e   degli
  organismi di misura (direttiva 59/2013/EURATOM articolo 79; decreto
  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 107). 
 
  1. La determinazione della dose o dei ratei di  dose,  delle  altre
grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi e i  ratei
di dose  nonche'  delle  attivita'  e  concentrazioni  di  attivita',
volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve  essere  effettuata
con  mezzi  di  misura,  adeguati  ai  diversi  tipi  e  qualita'  di
radiazione, che siano muniti di certificati di  taratura  secondo  la
normativa vigente,  ovvero  conformi  alle  norme  di  buona  tecnica
applicabili. 
  2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  ai  mezzi
radiometrici impiegati per: 
    a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione  nei  luoghi  di
lavoro, di cui all'articolo 130, comma 1, lettera c); 
    b) la sorveglianza ambientale di cui all'articolo 151,  comma  2,
lettere f) e g), ivi compresa quella dovuta  ai  sensi  dell'articolo
130, comma 9; 
    c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a  verificare
i livelli di smaltimento nell'ambiente dei  rifiuti,  e  il  rispetto
delle prescrizioni autorizzative relative allo smaltimento medesimo; 
    d) il controllo sulla radioattivita' ambientale e sugli  alimenti
e bevande per consumo umano e animale, di cui all'articolo 152; 
    e) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui al  comma
3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi; 
    f) ove possibile, i rilevamenti con apparecchi impiegati  per  la
sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici,  di
cui all'articolo 72; 
    g) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al Titolo
XIV. 
  3. I soggetti che svolgono  attivita'  di  servizio  di  dosimetria
individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e
22, comma 6, devono  essere  riconosciuti  idonei  nell'ambito  delle
norme  di  buona  tecnica  da  istituti  previamente  abilitati;  nel
procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di  apparecchi
di misura e delle metodiche impiegate. Con uno  o  piu'  decreti  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri dello  sviluppo  economico,  dell'interno  e  della  salute,
sentiti l'ISIN, l'Istituto di metrologia  primaria  delle  radiazioni
ionizzanti  e   l'INAIL,   sono   disciplinate   le   modalita'   per
l'abilitazione dei  predetti  istituti,  tenendo  anche  conto  delle
decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti
dalla Commissione europea o da organismi internazionali. 
  4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui  al  comma  3,  sono
attribuite funzioni  di  istituti  abilitati  all'ISIN  e  all'INAIL,
nonche' al laboratorio di difesa atomica del Dipartimento dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, limitatamente
ai servizi dedicati al personale operativo del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco.