Art. 78. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione, i piani organizzativi regionali potranno essere adottati entro sei mesi dalla conclusione dell'XI Congresso nazionale e la riorganizzazione del partito da questi determinata sara' immediatamente operativa e verra' sottoposta a verifica dopo un anno dalla loro adozione. 2. La/Il tesoriera/e nazionale ha mandato per la formazione in atto pubblico del presente statuto e per apportare tutte le modifiche al presente statuto approvato in sede di XI Congresso che si rendessero necessarie per l'ottenimento dell'iscrizione al Registro dei partiti politici, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni. Le eventuali modifiche dovranno essere ratificate, in ogni caso, da parte della platea congressuale che, a questo solo fine, verra' appositamente riconvocata entro quarantacinque giorni dalla loro definizione.