Art. 78. 
                          Norme transitorie 
 
    1. In sede di prima applicazione, i piani organizzativi regionali
potranno essere adottati entro sei  mesi  dalla  conclusione  dell'XI
Congresso nazionale e  la  riorganizzazione  del  partito  da  questi
determinata sara' immediatamente  operativa  e  verra'  sottoposta  a
verifica dopo un anno dalla loro adozione. 
    2. La/Il tesoriera/e nazionale ha mandato per  la  formazione  in
atto pubblico del presente statuto e per apportare tutte le modifiche
al presente  statuto  approvato  in  sede  di  XI  Congresso  che  si
rendessero necessarie per l'ottenimento dell'iscrizione  al  Registro
dei partiti politici, ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto-legge  28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014 n. 13 e successive modificazioni  ed  integrazioni.  Le
eventuali modifiche dovranno essere  ratificate,  in  ogni  caso,  da
parte della platea congressuale  che,  a  questo  solo  fine,  verra'
appositamente riconvocata  entro  quarantacinque  giorni  dalla  loro
definizione.