Art. 50 
 
                       Dovere di riservatezza 
 
  1.  I  mediatori  e  il  personale  dei  Centri  per  la  giustizia
riparativa sono tenuti alla riservatezza sulle attivita' e sugli atti
compiuti,  sulle  dichiarazioni  rese  dai   partecipanti   e   sulle
informazioni acquisite per ragione  o  nel  corso  dei  programmi  di
giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso  dei  partecipanti
alla  rivelazione,  che   il   mediatore   ritenga   la   rivelazione
assolutamente necessaria per evitare la commissione  di  imminenti  o
gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per se' reato. 
  2. I partecipanti sono tenuti a non divulgare le dichiarazioni rese
e le informazioni acquisite nel  corso  del  programma  di  giustizia
riparativa prima  della  sua  conclusione  e  della  definizione  del
procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili. 
  3. Dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa  e  la
definizione del procedimento penale con  sentenza  o  decreto  penale
irrevocabili,  la   pubblicazione   delle   dichiarazioni   e   delle
informazioni acquisite e' ammessa con il consenso dell'interessato  e
nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.