Art. 50
Dovere di riservatezza
1. I mediatori e il personale dei Centri per la giustizia
riparativa sono tenuti alla riservatezza sulle attivita' e sugli atti
compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle
informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi di
giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti
alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione
assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o
gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per se' reato.
2. I partecipanti sono tenuti a non divulgare le dichiarazioni rese
e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia
riparativa prima della sua conclusione e della definizione del
procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili.
3. Dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la
definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale
irrevocabili, la pubblicazione delle dichiarazioni e delle
informazioni acquisite e' ammessa con il consenso dell'interessato e
nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.