Art. 51 
 
                          Inutilizzabilita' 
 
  1. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso  del
programma non possono essere utilizzate  nel  procedimento  penale  e
nella fase dell'esecuzione della pena, fatti salvi i contenuti  della
relazione  di  cui  all'articolo   57   e   fermo   quanto   disposto
nell'articolo 50, comma 1.