Art. 52
Tutela del segreto
1. Il mediatore non puo' essere obbligato a deporre davanti
all'autorita' giudiziaria ne' a rendere dichiarazioni davanti ad
altra autorita' sugli atti compiuti, sui contenuti dell'attivita'
svolta, nonche' sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle
informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di
giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti
alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente
necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e
quando le dichiarazioni integrino di per se' reato. Al mediatore si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 200
del codice di procedura penale.
2. Presso i mediatori e nei luoghi in cui si svolge il programma di
giustizia riparativa non si puo' procedere a sequestro di carte o
documenti relativi all'oggetto del programma, salvo che costituiscano
corpo del reato.
3. Non e' consentita l'intercettazione di conversazioni o
comunicazioni nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia
riparativa, ne' di conversazioni o comunicazioni dei mediatori che
abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione o nel corso del
medesimo programma.
4. I risultati dei sequestri e delle intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni eseguiti in violazione delle
disposizioni di cui al presente articolo non possono essere
utilizzati, salvo che costituiscano corpo di reato o, nel caso di
intercettazioni, abbiano ad oggetto fatti sui quali i mediatori
abbiano deposto o che gli stessi abbiano in altro modo divulgato.
5. Il mediatore non ha obblighi di denuncia in relazione ai reati
dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma
di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei
partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la
rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di
imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per
se' reato.
Note all'art. 52:
- Si riporta il testo dell'articolo 200 del codice di
procedura penale:
"Art. 200 (Segreto professionale). - 1. Non possono
essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per
ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi
i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita'
giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui
statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati
autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le
ostetriche e ogni altro esercente una professione
sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai
quali la legge riconosce la facolta' di astenersi dal
deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la
dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre
sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se
risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si
applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo
professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle
quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere
fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia
se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del
reato per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere
accertata solo attraverso l'identificazione della fonte
della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
la fonte delle sue informazioni.".