Art. 52 
 
                         Tutela del segreto 
 
  1. Il  mediatore  non  puo'  essere  obbligato  a  deporre  davanti
all'autorita' giudiziaria ne'  a  rendere  dichiarazioni  davanti  ad
altra autorita' sugli atti  compiuti,  sui  contenuti  dell'attivita'
svolta, nonche' sulle dichiarazioni rese  dai  partecipanti  e  sulle
informazioni apprese  per  ragione  o  nel  corso  del  programma  di
giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso  dei  partecipanti
alla  rivelazione  o  il  mediatore  ritenga   questa   assolutamente
necessaria per evitare la commissione di imminenti o  gravi  reati  e
quando le dichiarazioni integrino di per se' reato. Al  mediatore  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  dell'articolo  200
del codice di procedura penale. 
  2. Presso i mediatori e nei luoghi in cui si svolge il programma di
giustizia riparativa non si puo' procedere a  sequestro  di  carte  o
documenti relativi all'oggetto del programma, salvo che costituiscano
corpo del reato. 
  3.  Non  e'  consentita  l'intercettazione   di   conversazioni   o
comunicazioni nei luoghi in cui si svolge il programma  di  giustizia
riparativa, ne' di conversazioni o comunicazioni  dei  mediatori  che
abbiano ad oggetto fatti conosciuti  per  ragione  o  nel  corso  del
medesimo programma. 
  4.  I  risultati  dei  sequestri   e   delle   intercettazioni   di
conversazioni  o   comunicazioni   eseguiti   in   violazione   delle
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non   possono   essere
utilizzati, salvo che costituiscano corpo di reato  o,  nel  caso  di
intercettazioni, abbiano ad  oggetto  fatti  sui  quali  i  mediatori
abbiano deposto o che gli stessi abbiano in altro modo divulgato. 
  5. Il mediatore non ha obblighi di denuncia in relazione  ai  reati
dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso  del  programma
di  giustizia  riparativa,  salvo  che  vi  sia   il   consenso   dei
partecipanti  alla  rivelazione,  che   il   mediatore   ritenga   la
rivelazione assolutamente necessaria per evitare  la  commissione  di
imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di  per
se' reato. 
 
          Note all'art. 52: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 200 del  codice  di
          procedura penale: 
                "Art. 200 (Segreto professionale). - 1.  Non  possono
          essere obbligati a deporre su quanto hanno  conosciuto  per
          ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi
          i casi in cui hanno l'obbligo  di  riferirne  all'autorita'
          giudiziaria: 
                  a) i  ministri  di  confessioni  religiose,  i  cui
          statuti  non  contrastino   con   l'ordinamento   giuridico
          italiano; 
                  b)  gli   avvocati,   gli   investigatori   privati
          autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; 
                  c)  i  medici  e  i  chirurghi,  i  farmacisti,  le
          ostetriche  e  ogni   altro   esercente   una   professione
          sanitaria; 
                  d) gli esercenti  altri  uffici  o  professioni  ai
          quali la legge  riconosce  la  facolta'  di  astenersi  dal
          deporre determinata dal segreto professionale. 
                2. Il giudice,  se  ha  motivo  di  dubitare  che  la
          dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre
          sia infondata, provvede  agli  accertamenti  necessari.  Se
          risulta infondata, ordina che il testimone deponga. 
                3. Le disposizioni  previste  dai  commi  1  e  2  si
          applicano ai giornalisti professionisti iscritti  nell'albo
          professionale, relativamente ai nomi  delle  persone  dalle
          quali  i  medesimi  hanno  avuto   notizie   di   carattere
          fiduciario nell'esercizio della loro professione.  Tuttavia
          se le notizie sono indispensabili ai fini della  prova  del
          reato per cui si procede e la loro veridicita' puo'  essere
          accertata solo  attraverso  l'identificazione  della  fonte
          della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
          la fonte delle sue informazioni.".