Articolo 120. 
 
           Modifica dei contratti in corso di esecuzione. 
 
  1. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  60  per  le  clausole  di
revisione  dei  prezzi,  i  contratti  di  appalto   possono   essere
modificati  senza  una  nuova  procedura  di  affidamento  nei   casi
seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a)  e  c),
nonostante le modifiche, la struttura del  contratto  o  dell'accordo
quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: 
  a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore  monetario,  sono
state previste in  clausole  chiare,  precise  e  inequivocabili  dei
documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in  clausole
di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture  stipulati
dai  soggetti  aggregatori  restano  ferme  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  b) per la sopravvenuta necessita' di lavori,  servizi  o  forniture
supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento
del contraente nel contempo: 
  1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 
  2) comporti  per  la  stazione  appaltante  notevoli  disagi  o  un
sostanziale incremento dei costi; 
  c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi  come  modifiche
resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto  di
circostanze  imprevedibili  da  parte  della   stazione   appaltante.
Rientrano  in  tali  circostanze  nuove  disposizioni  legislative  o
regolamentari  o  provvedimenti  sopravvenuti  di  autorita'  o  enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti; 
  d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a  causa  di
una delle seguenti circostanze: 
  1)  le  modifiche  soggettive  implicanti   la   sostituzione   del
contraente originario sono previste in  clausole  chiare,  precise  e
inequivocabili dei documenti di gara; 
  2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o  a
seguito di ristrutturazioni societarie,  che  comportino  successione
nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi  gli
iniziali criteri di selezione, purche' cio'  non  implichi  ulteriori
modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato  ad  eludere
l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
124; 
  3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli  obblighi  del
contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il  contratto  puo'
essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il
50 per cento del valore del  contratto  iniziale.  In  caso  di  piu'
modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna
modifica. Tali modifiche successive non  eludono  l'applicazione  del
codice. 
  3. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a  quanto
previsto dal comma 1, senza necessita' di una nuova procedura, sempre
che  nonostante  le  modifiche,  la   struttura   del   contratto   o
dell'accordo  quadro  e  l'operazione   economica   sottesa   possano
ritenersi inalterate, se il valore della modifica e' al di  sotto  di
entrambi i seguenti valori: 
  a) le soglie fissate all'articolo 14; 
  b) il 10  per  cento  del  valore  iniziale  del  contratto  per  i
contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale
del contratto per i contratti di lavori; in caso  di  piu'  modifiche
successive, il valore e' accertato sulla base del valore  complessivo
del contratto al netto delle successive modifiche. 
  4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere  b)  e
c),  2  e  3,  quando  il   contratto   prevede   una   clausola   di
indicizzazione, il valore di riferimento e' il prezzo aggiornato. 
  5. Sono sempre  consentite,  a  prescindere  dal  loro  valore,  le
modifiche non sostanziali. 
  6.  La  modifica   e'   considerata   sostanziale   quando   altera
considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro  e
l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e
3, una modifica e' considerata sostanziale se  si  verificano  una  o
piu' delle seguenti condizioni: 
  a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute
nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere
candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o  di  accettare
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero
attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; 
  b) la  modifica  cambia  l'equilibrio  economico  del  contratto  o
dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto
nel contratto iniziale; 
  c) la modifica estende notevolmente l'ambito  di  applicazione  del
contratto; 
  d)  un  nuovo  contraente  sostituisce  quello  cui   la   stazione
appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in  casi  diversi
da quelli previsti dal comma 1, lettera d). 
  7. Non  sono  considerate  sostanziali,  fermi  restando  i  limiti
derivanti dalle somme a disposizione del  quadro  economico  e  dalle
previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6,  le  modifiche
al   progetto   proposte    dalla    stazione    appaltante    ovvero
dall'appaltatore con  le  quali,  nel  rispetto  della  funzionalita'
dell'opera: 
  a) si assicurino risparmi, rispetto alle  previsioni  iniziali,  da
utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento
dei costi delle lavorazioni; 
  b) si realizzino soluzioni equivalenti o  migliorative  in  termini
economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera. 
  8. Il contratto e' sempre modificabile ai sensi dell'articolo  9  e
nel  rispetto  delle  clausole  di   rinegoziazione   contenute   nel
contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di
rinegoziazione va avanzata senza ritardo e  non  giustifica,  di  per
se', la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede  a
formulare la proposta di  un  nuovo  accordo  entro  un  termine  non
superiore a tre mesi. Nel caso  in  cui  non  si  pervenga  al  nuovo
accordo entro un termine  ragionevole,  la  parte  svantaggiata  puo'
agire  in  giudizio  per   ottenere   l'adeguamento   del   contratto
all'equilibrio originario, salva la responsabilita' per la violazione
dell'obbligo di rinegoziazione. 
  9. Nei documenti  di  gara  iniziali  puo'  essere  stabilito  che,
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento  o  una
diminuzione  delle  prestazioni  fino  a   concorrenza   del   quinto
dell'importo del contratto,  la  stazione  appaltante  possa  imporre
all'appaltatore   l'esecuzione   alle   condizioni    originariamente
previste. In tal caso l'appaltatore non puo' fare valere  il  diritto
alla risoluzione del contratto. 
  10. Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali  sia
prevista un'opzione di proroga il contraente originario e'  tenuto  a
eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi,  patti  e  condizioni
stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti  di  gara,  alle
condizioni di mercato ove piu' favorevoli per la stazione appaltante. 
  11.  In  casi  eccezionali  nei   quali   risultino   oggettivi   e
insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento
del contratto, e' consentito, per il  tempo  strettamente  necessario
alla  conclusione  della  procedura,  prorogare  il   contratto   con
l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni  possa
determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure
per l'igiene pubblica, oppure nei casi in  cui  l'interruzione  della
prestazione  dedotta  nella  gara  determinerebbe  un   grave   danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare. In tale ipotesi
il contraente originario e' tenuto all'esecuzione  delle  prestazioni
contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. 
  12. Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di  cui
alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato  II.14  disciplina  le
condizioni per l'opponibilita' alle stazioni appaltanti. 
  13. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  8  per  il  caso  di
rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere  autorizzate
dal RUP con le modalita'  previste  dall'ordinamento  della  stazione
appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma  7
devono essere approvate dalla stazione  appaltante  su  proposta  del
RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14. 
  14. Un  avviso  della  intervenuta  modifica  del  contratto  nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), e' pubblicato  a  cura
della  stazione  appaltante  nella  Gazzetta  ufficiale   dell'Unione
europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16,
ed e' pubblicato conformemente all'articolo  84.  In  sede  di  prima
applicazione del codice, l'allegato II.16  e'  abrogato  a  decorrere
dalla data di entrata in  vigore  di  un  corrispondente  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di  allegato  al  codice.
Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui  all'articolo
14 la pubblicita' avviene in ambito nazionale. 
  15. Si  osservano,  in  relazione  alle  modifiche  del  contratto,
nonche' in relazione alle varianti in corso  d'opera,  gli  oneri  di
comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati
dall'allegato II.14. Nel caso in cui l'ANAC accerti  l'illegittimita'
della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri  di  cui
all'articolo  222.  In  caso  di  inadempimento  agli   obblighi   di
comunicazione e trasmissione delle  modifiche  e  delle  varianti  in
corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le  sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13. 
 
          Note all'articolo 120 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 511,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2016): 
                «(Omissis). - 511. A decorrere dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, anche  con  riferimento  ai
          contratti in corso a  tale  data,  nei  contratti  pubblici
          relativi a servizi e forniture ad esecuzione  continuata  o
          periodica stipulati  da  un  soggetto  aggregatore  di  cui
          all'articolo 9 del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti  contraenti,  in
          cui la clausola di revisione e adeguamento dei  prezzi  sia
          collegata o indicizzata al valore di beni  indifferenziati,
          qualora si sia verificata una  variazione  nel  valore  dei
          predetti beni, che  abbia  determinato  un  aumento  o  una
          diminuzione del prezzo complessivo in misura non  inferiore
          al 10 per  cento  e  tale  da  alterare  significativamente
          l'originario  equilibrio   contrattuale,   come   accertato
          dall'autorita' indipendente preposta alla  regolazione  del
          settore  relativo  allo  specifico  contratto  ovvero,   in
          mancanza, dall'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato, l'appaltatore  o  il  soggetto  aggregatore  hanno
          facolta'  di  richiedere,   con   decorrenza   dalla   data
          dell'istanza presentata ai sensi del  presente  comma,  una
          riconduzione  ad  equita'  o  una  revisione   del   prezzo
          medesimo.  In  caso  di  raggiungimento   dell'accordo,   i
          soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a
          tale accordo, esercitare il diritto  di  recesso  ai  sensi
          dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso  di  mancato
          raggiungimento    dell'accordo     le     parti     possono
          consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto
          alcun indennizzo come  conseguenza  della  risoluzione  del
          contratto, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
          1467  del  codice  civile.  Le   parti   possono   chiedere
          all'autorita'  che  provvede  all'accertamento  di  cui  al
          presente  comma  di  fornire,  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta,  le  indicazioni   utili   per   il   ripristino
          dell'equilibrio contrattuale ovvero,  in  caso  di  mancato
          accordo, per la definizione di  modalita'  attuative  della
          risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi. 
                (Omissis).». 
              - La legge 21 febbraio 1991, n.  52  (Disciplina  della
          cessione dei  crediti  di  impresa),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1991, n. 47. 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 13.