Articolo 114. 
 
        Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti. 
 
  1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori,  servizi  o
forniture e' diretta dal RUP, che controlla  i  livelli  di  qualita'
delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale  del
direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore  dei  lavori,
del  coordinatore  in  materia  di  salute  e  di  sicurezza  durante
l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,
nonche' del collaudatore oppure della commissione di collaudo  o  del
verificatore della conformita' e accerta  il  corretto  ed  effettivo
svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. 
  2. Per la direzione e il controllo  dell'esecuzione  dei  contratti
relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano,  prima  dell'avvio
della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un  direttore
dei lavori che puo' essere coadiuvato, in relazione alla complessita'
dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da
uno o piu'  direttori  operativi  e  da  ispettori  di  cantiere,  ed
eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9. 
  3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei  lavori,
ove  costituito,  e'  preposto  al  controllo  tecnico,  contabile  e
amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante  metodi
e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9,
se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e  in  conformita'
al progetto e al contratto. 
  4. Nel caso di contratti di importo non superiore a  1  milione  di
euro e comunque in  assenza  di  lavori  complessi  e  di  rischi  di
interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso  dei  requisiti
richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza,  svolge  anche  le
funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di  esecuzione.  Se
il direttore dei lavori non puo' svolgere tali funzioni, la  stazione
appaltante designa almeno un  direttore  operativo  in  possesso  dei
requisiti, individuato con le modalita' previste dal codice.  In  tal
caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la
responsabilita' per le funzioni ad  esso  assegnate  dalla  normativa
sulla sicurezza, operando in piena autonomia. 
  5. L'allegato II.14 stabilisce le attivita' e i  compiti  demandati
al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni  di  direttori
operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure  di
cui all'allegato I.9. In  sede  di  prima  applicazione  del  codice,
l'allegato II.14 e' abrogato a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore  di  un   corrispondente   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,   che   lo   sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
  6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la
progettazione,  le  stazioni  appaltanti  che  sono   amministrazioni
pubbliche affidano l'attivita' di  direzione  dei  lavori  ai  propri
dipendenti; in mancanza, la affidano ai  dipendenti  di  centrali  di
committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo  accordo  ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o  intesa  o
convenzione di cui  all'articolo  30  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. Qualora  le  amministrazioni  di  cui  al  primo
periodo non dispongano delle competenze o  del  personale  necessario
ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalita'
specifiche,  ovvero  qualora  la  stazione  appaltante  non  sia  una
amministrazione pubblica, l'incarico e'  affidato  con  le  modalita'
previste dal codice. 
  7. Per i  contratti  aventi  ad  oggetto  servizi  e  forniture  le
funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione  sono  svolti,  di
norma, dal RUP, che provvede, anche  con  l'ausilio  di  uno  o  piu'
direttori  operativi  individuati  dalla   stazione   appaltante   in
relazione alla  complessita'  dell'appalto,  al  coordinamento,  alla
direzione  e  al  controllo  tecnico   contabile   e   amministrativo
dell'esecuzione  del  contratto  anche,  qualora  previsto,  mediante
metodi  e  strumenti  di  gestione  informativa   digitale   di   cui
all'allegato  I.9,  assicurando  la  regolare  esecuzione  da   parte
dell'esecutore, in conformita' ai documenti contrattuali. 
  8. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di
particolare importanza, per qualita' o importo delle prestazioni, per
cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP. 
  9. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano  al  loro  interno
delle competenze o del personale necessario ad espletare  l'attivita'
di direzione dell'esecuzione, si applica il comma 6. 
  10. Per i contratti di servizi e forniture individuati ai sensi del
comma  8,  la  stazione  appaltante,  su  indicazione  del  direttore
dell'esecuzione, sentito il RUP, puo' nominare uno o piu'  assistenti
con  funzioni  di  direttore  operativo  per  svolgere  i  compiti  e
coadiuvare  il  direttore  dell'esecuzione  secondo  quanto  previsto
dall'allegato II.14.