Articolo 115.
Controllo tecnico contabile e amministrativo.
1. Con l'allegato II.14 sono individuate le modalita' con cui il
direttore dei lavori effettua l'attivita' di direzione, controllo e
contabilita' dei lavori mediante le piattaforme digitali di cui
all'articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione.
2. L'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli
ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere
o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le
modalita' e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di
decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo,
pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti
dall'atto contabile.
3. Nei contratti di servizi e forniture le modalita' dell'attivita'
di direzione, controllo e contabilita' demandata al RUP o al
direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il
capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14, secondo
criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l'uso delle
piattaforme digitali di cui all'articolo 25.
4. Nei contratti di cui al comma 3 il capitolato speciale contiene
anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta
salva l'iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al comma 2,
secondo periodo.
5. Le piattaforme digitali di cui ai commi 1 e 3 garantiscono il
collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di
cui all'articolo 23, per l'invio delle informazioni richieste
dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 9.