Articolo 115. 
 
            Controllo tecnico contabile e amministrativo. 
 
  1. Con l'allegato II.14 sono individuate le modalita'  con  cui  il
direttore dei lavori effettua l'attivita' di direzione,  controllo  e
contabilita' dei lavori  mediante  le  piattaforme  digitali  di  cui
all'articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione. 
  2. L'esecutore dei lavori si  uniforma  alle  disposizioni  e  agli
ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne  sospendere
o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve  sono  iscritte  con  le
modalita' e nei termini  previsti  dall'allegato  II.14,  a  pena  di
decadenza dal diritto di fare valere,  in  qualunque  tempo  e  modo,
pretese  relative  ai  fatti  e  alle  contabilizzazioni   risultanti
dall'atto contabile. 
  3. Nei contratti di servizi e forniture le modalita' dell'attivita'
di  direzione,  controllo  e  contabilita'  demandata  al  RUP  o  al
direttore dell'esecuzione,  se  nominato,  sono  individuate  con  il
capitolato speciale o, in mancanza,  con  l'allegato  II.14,  secondo
criteri di trasparenza e  semplificazione  e  prevedono  l'uso  delle
piattaforme digitali di cui all'articolo 25. 
  4. Nei contratti di cui al comma 3 il capitolato speciale  contiene
anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta
salva l'iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al comma  2,
secondo periodo. 
  5. Le piattaforme digitali di cui ai commi 1 e  3  garantiscono  il
collegamento con la Banca dati nazionale dei  contratti  pubblici  di
cui  all'articolo  23,  per  l'invio  delle  informazioni   richieste
dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 9.