Articolo 116. 
 
                 Collaudo e verifica di conformita'. 
 
  1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e  a  verifica
di conformita' per i servizi e per le forniture  per  certificare  il
rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei
lavori e delle prestazioni, nonche' degli obiettivi e dei  tempi,  in
conformita' delle previsioni e pattuizioni contrattuali. 
  2. Il collaudo finale o la  verifica  di  conformita'  deve  essere
completato non oltre sei mesi dall'ultimazione  dei  lavori  o  delle
prestazioni,  salvi  i  casi,  individuati  dall'allegato  II.14,  di
particolare complessita', per i quali il termine puo' essere  elevato
sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in  presenza  di  opere  o
servizi di limitata complessita', i tempi possono essere ridotti.  Il
certificato di collaudo ha carattere provvisorio e  assume  carattere
definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso  tale  termine,
il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale
di approvazione non sia stato emesso entro due  mesi  dalla  scadenza
del medesimo termine. 
  3. Salvo quanto disposto  dall'articolo  1669  del  codice  civile,
l'appaltatore risponde  per  la  difformita'  e  i  vizi  dell'opera,
ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dalla stazione appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
  4. Per effettuare le attivita' di collaudo dei lavori  le  stazioni
appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno  a  tre
collaudatori scelti tra i propri dipendenti o  tra  i  dipendenti  di
altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione  rapportata  alla
tipologia e caratteristica del contratto, in possesso  dei  requisiti
di  moralita',  competenza   e   professionalita'.   I   collaudatori
dipendenti della  stessa  amministrazione  appartengono  a  strutture
funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attivita' di
collaudo e' contenuto per i dipendenti della  stessa  amministrazione
nell'ambito dell'incentivo di  cui  all'articolo  45,  mentre  per  i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e' determinato ai sensi
della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e  nel  rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133.  Tra  i  dipendenti  della  stazione  appaltante
oppure tra i dipendenti delle altre  amministrazioni  e'  individuato
anche il collaudatore delle strutture per la redazione  del  collaudo
statico.  Per  accertata   carenza   nell'organico   della   stazione
appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi  di
particolare  complessita'  tecnica,  la  stazione  appaltante  affida
l'incarico con le modalita' previste dal codice. 
  5.  Per  i  contratti  di  servizi  e  forniture  la  verifica   di
conformita' e' effettuata dal  RUP  o,  se  nominato,  dal  direttore
dell'esecuzione. Per servizi e forniture  caratterizzati  da  elevato
contenuto tecnologico oppure da elevata complessita'  o  innovazione,
le stazioni appaltanti possono prevedere la  nomina  di  uno  o  piu'
verificatori della  conformita'  diversi  dal  RUP  o  dal  direttore
dell'esecuzione del contratto.  Per  la  nomina  e  il  compenso  dei
verificatori si applica il comma 4. 
  6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di  verifica
di conformita': 
  a) ai magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,  e  agli
avvocati e procuratori dello Stato, in attivita' di servizio  e,  per
appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza europea, a quelli  in  quiescenza  nella  regione  o  nelle
regioni dove e' stata svolta l'attivita' di servizio; 
  b)   ai   dipendenti   appartenenti   ai   ruoli   della   pubblica
amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza,  per
appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza europea ubicati nella  regione  o  nelle  regioni  dove  e'
svolta per i dipendenti in servizio oppure e' stata svolta per quelli
in quiescenza, l'attivita' di servizio; 
  c) a coloro che nel triennio antecedente hanno  avuto  rapporti  di
lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi
titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto; 
  d) a coloro che hanno  comunque  svolto  o  svolgono  attivita'  di
controllo,  verifica,  progettazione,  approvazione,  autorizzazione,
vigilanza o direzione sul contratto da collaudare; 
  e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara. 
  7. Le modalita' tecniche e i tempi  di  svolgimento  del  collaudo,
nonche' i casi in cui il certificato di  collaudo  dei  lavori  e  il
certificato di verifica di conformita' possono essere sostituiti  dal
certificato di regolare esecuzione, sono  disciplinati  dall'allegato
II.14. 
  8. Le modalita' tecniche e i tempi della  verifica  di  conformita'
sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato.  La  cadenza
delle verifiche puo' non coincidere con il pagamento periodico  delle
prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare  pagamento  in
favore degli operatori economici. 
  9. Salvo motivate esigenze, le attivita' di verifica di conformita'
sono  svolte  durante  l'esecuzione  dei  contratti   a   prestazioni
periodiche o continuative. 
  10. Al termine del lavoro sono redatti: 
  a) per i beni del patrimonio culturale, un  consuntivo  scientifico
predisposto dal direttore dei lavori o, nel  caso  di  interventi  su
beni culturali mobili, superfici decorate di  beni  architettonici  e
materiali  storicizzati  di  beni  immobili  di   interesse   storico
artistico, da restauratori di beni  culturali  ovvero,  nel  caso  di
interventi archeologici, da archeologi qualificati,  ai  sensi  della
normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza  e
del restauro e quale premessa per il futuro programma  di  intervento
sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono
previsti nel quadro economico dell'intervento; 
  b) l'aggiornamento del piano  di  manutenzione  e  della  eventuale
modellazione informativa dell'opera realizzata di cui all'articolo 43
per la successiva gestione del ciclo di vita; 
  c) dai professionisti afferenti  alle  rispettive  competenze,  una
relazione tecnico-scientifica,  con  l'esplicitazione  dei  risultati
culturali e scientifici raggiunti. 
  11.  Gli  accertamenti  di  laboratorio  e  le  verifiche  tecniche
obbligatorie inerenti alle attivita' di cui al  presente  articolo  e
alle  attivita'  di  cui  all'allegato  II.14  oppure  specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori,  sono  disposti
dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di
conformita', imputando la spesa a carico delle somme  a  disposizione
accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese  non  sono
soggette a ribasso. I criteri per la determinazione  dei  costi  sono
individuati  dall'allegato  II.15.  In  sede  di  prima  applicazione
l'allegato II.15  e'  abrogato  e  sostituito  da  un  corrispondente
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  adottato
su proposta del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  che  lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.