Articolo 119. 
 
                             Subappalto. 
 
  1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere
o i lavori, i servizi e le forniture compresi  nel  contratto.  Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 120,  comma  1,  lettera  d),  la
cessione del contratto e' nulla. E' altresi' nullo l'accordo con  cui
a terzi sia  affidata  l'integrale  esecuzione  delle  prestazioni  o
lavorazioni  appaltate,  nonche'  la  prevalente   esecuzione   delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti adalta
intensita'  di  manodopera.  E'  ammesso  il  subappalto  secondo  le
disposizioni del presente articolo. 
  2. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore  affida
a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto, con organizzazione  di  mezzi  e  rischi  a
carico  del  subappaltatore.  Costituisce,  comunque,  subappalto  di
lavori  qualsiasi  contratto  stipulato  dall'appaltatore  con  terzi
avente  ad  oggetto  attivita'  ovunque  espletate   che   richiedono
l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa  in  opera  e  i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al  2  per  cento
dell'importo delle prestazioni affidate  o  di  importo  superiore  a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera  e  del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1,  2  e  3,
previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni
appaltanti, eventualmente avvalendosi  del  parere  delle  Prefetture
competenti,  indicano  nei  documenti  di  gara  le   prestazioni   o
lavorazioni   oggetto   del   contratto   da    eseguire    a    cura
dell'aggiudicatario  in  ragione  delle  specifiche   caratteristiche
dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma  11,
in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della  natura  o
della  complessita'  delle  prestazioni  o   delle   lavorazioni   da
effettuare, il controllo  delle  attivita'  di  cantiere  e  piu'  in
generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu' intensa  tutela
delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei  lavoratori
ovvero  di  prevenire  il  rischio  di  infiltrazioni  criminali.  Si
prescinde da tale ultima valutazione quando  i  subappaltatori  siano
iscritti  nell'elenco  dei  fornitori,  prestatori  di   servizi   ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge  6
novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli  esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229.
L'affidatario comunica alla stazione  appaltante,  prima  dell'inizio
della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti,
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del  sub-contraente,
l'importo  del  sub-contratto,  l'oggetto  del  lavoro,  servizio   o
fornitura  affidati.  Sono,  altresi',   comunicate   alla   stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute  nelcorso
del  sub-contratto.  E'   altresi'   fatto   obbligo   di   acquisire
autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del  subappalto  subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. 
  3. Non si configurano come attivita' affidate in subappalto, per la
loro specificita', le seguenti categorie di forniture o servizi: 
  a) l'affidamento di attivita' secondarie, accessorie o  sussidiarie
a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare  comunicazione
alla stazione appaltante; 
  b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; 
  c) l'affidamento di servizi di  importo  inferiore  a  20.000  euro
annui a imprenditori  agricoli  nei  comuni  classificati  totalmente
montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT,
oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle  finanze  n.  9
del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.  53  alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  141  del  18  giugno
1993, nonche' nei comuni delle isole minori  di  cui  all'allegato  A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
  d) le prestazioni secondarie,  accessorie  o  sussidiarie  rese  in
favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi  di
cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti  in  epoca  anteriore
alla  indizione  della  procedura  finalizzata  alla   aggiudicazione
dell'appalto. I  relativi  contratti  sono  trasmessi  alla  stazione
appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del  contratto
di appalto. 
  4. I soggetti affidatari dei contratti di  cui  al  codice  possono
affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le  forniture
compresi  nel  contratto,  previa   autorizzazione   della   stazione
appaltante a condizione che: 
  a) il subappaltatore  sia  qualificato  per  le  lavorazioni  o  le
prestazioni da eseguire; 
  b) non sussistano a suo carico le cause di  esclusione  di  cui  al
Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro; 
  c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o  le  parti
di opere ovvero i servizi  e  le  forniture  o  parti  di  servizi  e
forniture che si intende subappaltare. 
  5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di  effettivo  inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette
la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle  cause
di esclusione di cui al Capo II del  Titolo  IV  della  Parte  V  del
presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e
103. La stazione appaltante  verifica  la  dichiarazione  tramite  la
Banca  dati  nazionale  di  cui  all'articolo  23.  Il  contratto  di
subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa  e
grafica direttamente derivata  dagli  atti  del  contratto  affidato,
indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in  termini
prestazionali che economici. 
  6. Il contraente principale e il subappaltatore  sono  responsabili
in solido nei confronti della stazione appaltante per le  prestazioni
oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario e' responsabile
in solido con  il  subappaltatore  per  gli  obblighi  retributivi  e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere  a)
e c), l'appaltatore e' liberato dalla responsabilita' solidale di cui
al secondo periodo del presente comma. 
  7. L'affidatario e' tenuto ad osservare il trattamento economico  e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella  quale  si  eseguono  le
prestazioni secondoquanto previsto  all'articolo  11.  E',  altresi'.
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte
dei  subappaltatori  nei  confronti  dei  loro  dipendenti   per   le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel  rispetto  di  quanto
previsto  dal  comma  12.  L'affidatario  e,  per  suo   tramite,   i
subappaltatori,   trasmettono   alla   stazione   appaltante    prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di  avvenuta  denunzia  agli
enti  previdenziali,  inclusa  la   Cassa   edile,   assicurativi   e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 15. Per il
pagamento delle  prestazioni  rese  nell'ambito  dell'appalto  o  del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il  documento
unico di regolarita' contributiva  in  corso  di  validita'  relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 
  8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in  caso
di ritardo nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale
dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, nonche' in caso di  inadempienza  contributiva  risultante
dal documento unico di  regolarita'  contributiva,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5. 
  9. Nel caso di formale contestazione  delle  richieste  di  cui  al
comma 8, il RUP o il responsabile  della  fase  dell'esecuzione,  ove
nominato, inoltra le richieste  e  le  contestazioni  alla  direzione
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 
  10. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione
appaltante, i subappaltatori relativamente  ai  quali,  all'esito  di
apposita verifica, sia stata accertata la  sussistenza  di  cause  di
esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente
Libro. 
  11.   La   stazione   appaltante   corrisponde   direttamente    al
subappaltatore  ed  ai  titolari  di  sub-contratti  non  costituenti
subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2  l'importo  dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
  a) quando il subcontraente e' una microimpresa o piccola impresa; 
  b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
  c) su richiesta del subcontraente e se la natura del  contratto  lo
consente. 
  12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate  in  subappalto,
deve  garantire  gli  stessi  standard  qualitativi  e  prestazionali
previsti nel contratto di appalto  e  riconoscere  ai  lavoratori  un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che  avrebbe
garantito il contraente principale. Il subappaltatore  e'  tenuto  ad
applicare i medesimi contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  del
contraente principale, qualora le  attivita'  oggetto  di  subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto  dell'appalto  oppure
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e  siano
incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate  in  subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  oppure
il direttore dell'esecuzione, provvede alla  verifica  dell'effettiva
applicazione   della   presente   disposizione.   L'affidatario    e'
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di quest'ultimo, degli obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla
normativa vigente. 
  13. Per i lavori, nei cartelli  esposti  all'esterno  del  cantiere
devono essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le  imprese
subappaltatrici. 
  14. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso  irregolare  il
documento unico di  regolarita'  contributiva  e'  comprensivo  della
verifica della congruita' della incidenza della mano d'opera relativa
allo specifico contratto affidato.  Tale  congruita',  per  i  lavori
edili, e' verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto  a
livello nazionale tra  le  parti  sociali  firmatarie  del  contratto
collettivo  nazionale  comparativamente  piu'   rappresentative   per
l'ambito del settore  edile  ed  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali;  per  i  lavori  non  edili  e'   verificata   in
comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato. 
  15. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile
2008, n. 81 sono messi  a  disposizione  delle  autorita'  competenti
preposte  alle  verifiche  ispettive  di  controllo   dei   cantieri.
L'affidatario  e'  tenuto  a  curare  il  coordinamento  di  tutti  i
subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici  piani
redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra  loro  e  coerenti
con   il   piano   presentato   dall'affidatario.   Nell'ipotesi   di
raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio,  l'obbligo  incombe  al
mandatario. Il direttore tecnico  di  cantiere  e'  responsabile  del
rispetto  del  piano  da  parte  di  tutte   le   imprese   impegnate
nell'esecuzione dei lavori. 
  16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del  cottimo  deve
allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di  collegamento
a norma dell'articolo 2359 del codice  civile  con  il  titolare  del
subappalto  o  del  cottimo.  Analoga   dichiarazione   deve   essere
effettuata  da  ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  nel  caso   di
raggruppamento  temporaneo,  societa'  o   consorzio.   La   stazione
appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4  entro  trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo'  essere  prorogato
una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso  tale
termine senza che si  sia  provveduto,  l'autorizzazione  si  intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore  al  2  per
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo  inferiore
a 100.000 euro, i termini  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  da
parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'. 
  17. Le stazioni  appaltanti  indicano  nei  documenti  di  gara  le
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto  che,  pur
subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore  subappalto,
in  ragione   delle   specifiche   caratteristiche   dell'appalto   e
dell'esigenza, tenuto conto della natura o della  complessita'  delle
prestazioni o delle  lavorazioni  da  effettuare,  di  rafforzare  il
controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale  dei  luoghi
di lavoro o di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni  di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di  prevenire
il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde  da  tale  ultima
valutazione  quando  i  subappaltatori   ulteriori   siano   iscritti
nell'elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di
lavori di cui al comma 52 dell'articolo  1  della  legge  6  novembre
2012,  n.  190,  ovvero  nell'anagrafe  antimafia   degli   esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
  18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
ai raggruppamenti temporanei e alle societa' anche consortili, quando
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire  direttamente
le prestazioni scorporabili; si applicano altresi'  agli  affidamenti
con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del presente articolo e' consentita, in deroga all'articolo 68, comma
15,  la  costituzione  dell'associazione  in  partecipazione   quando
l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte
in appalto. 
  19. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto speciale  e
per le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sulla  base  dei
rispettivi statuti  e  delle  relative  norme  di  attuazione  e  nel
rispetto   della   normativa   europea   vigente   e   dei   principi
dell'ordinamento europeo, di disciplinare ulteriori casi di pagamento
diretto dei subappaltatori. 
  20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati  necessari  per
la partecipazione e la  qualificazione  all'appaltatore,  scomputando
dall'intero valore dell'appalto il valore e la  categoria  di  quanto
eseguito  attraverso  il   subappalto.   I   subappaltatori   possono
richiedere alle  stazioni  appaltanti  i  certificati  relativi  alle
prestazioni oggetto di appalto eseguite.