Articolo 125. 
 
 Anticipazione, modalita' e termini di pagamento del corrispettivo. 
 
  1. Sul valore del  contratto  di  appalto  e'  calcolato  l'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento  da  corrispondere
all'appaltatore entro quindici  giorni  dall'effettivo  inizio  della
prestazione anche  nel  caso  di  consegna  dei  lavori  o  di  avvio
dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi  8
e 9. Con i documenti di  gara  puo'  essere  previsto  un  incremento
dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni
non si  applicano  ai  contratti  di  forniture  e  servizi  indicati
nell'allegato  II.14.   Per   i   contratti   pluriennali   l'importo
dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni
di ciascuna annualita' contabile, stabilita  nel  cronoprogramma  dei
pagamenti, ed e' corrisposto  entro  quindici  giorni  dall'effettivo
inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna  annualita',
secondo   il   cronoprogramma   delle    prestazioni.    L'erogazione
dell'anticipazione  e'  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia
fideiussoria   bancaria    o    assicurativa    di    importo    pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale  applicato
al periodo necessario al recupero dell'anticipazione  stessa  secondo
il cronoprogramma della prestazione. La garanzia  e'  rilasciata  dai
soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalita'  previste
dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della  garanzia  e'
gradualmente e automaticamente ridotto nel corso  della  prestazione,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade  dall'anticipazione,  con
obbligo  di  restituzione,  se  l'esecuzione  della  prestazione  non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi  contrattuali.
Sulle  somme  restituite  sono  dovuti  gli  interessi   legali   con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 
  2. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi  agli  acconti  del
corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti
dall'adozione  di  ogni  stato  di   avanzamento,   salvo   che   sia
espressamente concordato nel contratto un diverso  termine,  comunque
non superiore a sessanta giorni e  purche'  cio'  sia  oggettivamente
giustificato dalla natura particolare del contratto o da  talune  sue
caratteristiche. 
  3. Lo stato di avanzamento dei lavori,  ricavato  dal  registro  di
contabilita', e' adottato con le modalita' e nei termini indicati nel
contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza  indugio
il raggiungimento delle  condizioni  contrattuali.  In  mancanza,  lo
comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente  all'esito  positivo
dell'accertamento,  oppure  contestualmente  al   ricevimento   della
comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato
di avanzamento dei  lavori  e  lo  trasmette  al  RUP,  salvo  quanto
previsto dal comma 4. 
  4. In caso di difformita' tra  le  valutazioni  del  direttore  dei
lavori e quelle dell'esecutore  in  merito  al  raggiungimento  delle
condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il
direttore dei lavori, a seguito  di  tempestivo  contraddittorio  con
l'esecutore, archivia la comunicazione  di  cui  al  comma  3  oppure
adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP. 
  5.  I  certificati  di  pagamento   relativi   agli   acconti   del
corrispettivo sono emessi dal  RUP  contestualmente  all'adozione  di
ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarita'  contributiva
dell'esecutore  e  dei  subappaltatori,  invia  il   certificato   di
pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento  ai
sensi  del  comma  2.   L'esecutore   emette   fattura   al   momento
dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato  ritardo
nell'emissione dei certificati di pagamento puo' costituire motivo di
valutazione del RUP ai fini della  corresponsione  dell'incentivo  ai
sensi dell'articolo 45. L'esecutore puo' emettere fattura al  momento
dell'adozione dello stato  di  avanzamento  dei  lavori.  L'emissione
della fattura da parte dell'esecutore non e' subordinata al  rilascio
del certificato di pagamento da parte del RUP. 
  6. Nei contratti di servizi  e  forniture  con  caratteristiche  di
periodicita'  o  continuita',  che  prevedono  la  corresponsione  di
acconti sul corrispettivo, si applicano le  disposizioni  di  cui  ai
commi 3, 4 e 5. 
  7. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e  della
verifica di conformita' negli  appalti  di  servizi  e  forniture,  e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione
dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento
relativo alla rata di saldo; il pagamento e' effettuato  nel  termine
di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o  della
verifica di conformita', salvo che sia espressamente  concordato  nel
contratto un diverso  termine,  comunque  non  superiore  a  sessanta
giorni e purche' cio' sia oggettivamente  giustificato  dalla  natura
particolare  del  contratto  o  da  talune  sue  caratteristiche.  Il
certificato di pagamento non costituisce presunzione di  accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo  comma,  del  codice
civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo. 
  8. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
  9. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di  cui  al
presente articolo o ai diversi termini  stabiliti  dal  contratto  si
applicano  le  disposizioni  degli  articoli  5  e  6   del   decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori. 
  10. Le piattaforme digitali di cui all'articolo 25,  assicurano  la
riconducibilita'   delle   fatture    elettroniche    agli    acconti
corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti  i  pagamenti  dei
singoli  contratti,  garantendo  l'interoperabilita'  con  i  sistemi
centrali di  contabilita'  pubblica.  Le  predette  piattaforme  sono
integrate con la piattaforma  tecnologica  per  l'interconnessione  e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e  i  prestatori
di servizi di  pagamento  abilitati,  prevista  dall'articolo  5  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.