(Trattato-art. 111)
 
                              Art. 111 
 
 
  L'Austria cede al Siam,  per  quanto  la  concerne,  tutti  i  suoi
diritti sui beni  e  le  proprieta',  che  appartenevano,  all'antica
Monarchia austro-ungarica al Siam a eccezione degli edifici adibiti a
uso di residenze o di uffici diplomatici o consolari,  degli  effetti
perdonali e dei mobili che vi si trovano. Questi  beni  e  proprieta'
saranno  acquisiti  di  pieno  diritto  al  Governo  siamese,   senza
indennita'. 
 
  I beni, diritti e proprieta' private pei sudditi austriaci al  Siam
saranno trattati secondo le  disposizioni  della  parte  X  (Clausole
economiche) del presente trattato.