Art. 112 L'Austria rinuncia, per se' e per i propri sudditi, a qualsiasi reclamo contro il Governo siamese, relativamente alla liquidazione dei beni austriaci al Siam. Questa disposizione non pregiudichera', i diritti delle parti interessate sul prodotto di alcuna di queste liquidazioni, che serenato regolati dalle disposizioni della parte X (Clausole economiche) del presente trattato.