(Trattato-art. 112)
 
                              Art. 112 
 
 
  L'Austria rinuncia, per se' e per i  propri  sudditi,  a  qualsiasi
reclamo contro il Governo siamese,  relativamente  alla  liquidazione
dei beni austriaci al Siam. Questa disposizione non pregiudichera', i
diritti delle parti interessate sul  prodotto  di  alcuna  di  queste
liquidazioni, che serenato regolati dalle disposizioni della parte  X
(Clausole economiche) del presente trattato.