Art. 152. Le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmente impegnate, liquidate, ordinate e non pagate, costituiscono i residui attivi e passivi di un esercizio. Essi sono compresi fra le attivita' e passivita' del tesoro. Le somme dei residui attivi e passivi che risultano accertati alla chiusura delle scritture, sono trasportate in quelle dell'esercizio nuovo ai capitoli corrispondenti, in sedi separate dalle competenze del medesimo, fermo il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 144 nel caso in cui non esista un capitolo corrispondente nel nuovo bilancio.