(Regolamento-art. 154)
 
                              Art. 154. 
 
 
  In nessun caso si puo' iscrivere fra i residui degli  anni  decorsi
alcuna somma in entrata o in spesa, che non sia stata compresa fra le
competenze degli esercizi anteriori. 
 
  Nelle scritture delle amministrazioni deve tenersi  conto  distinto
degli esercizi da cui provengono i residui attivi e passivi.